Sanità, la Consulta rigetta il ricorso della Regione sul “Decreto Calabria”

I giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato inammissibili le ragioni di Palazzo Alemanni: “Non è un intervento discriminatorio”

“Le concorrenti competenze regionali (anche in materia di tutela della salute e governo del territorio), con le quali l’impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente ‘contratte’, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse”.

È solo uno dei passi della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale che, preso in esame il ricorso di legittimità costituzionale presentato dalla Regione Calabria contro il “Decreto Calabria” voluto dal primo governo Conte lo scorso aprile (legge 60/2019 di conversione del decreto legge 35, approvato dal governo nazionale il 30 aprile 2019).

Da Palazzo Alemanni, a stretto giro di posta, fu presentato ricorso alla suprema Corte, sostenendo che l’intervento statale in ambito di legislazione concorrente era privo di presupposto legittimante, fondandosi su un Piano di rientro già scaduto, e lamentando “il pregiudizio della sfera di attribuzioni legislative, finanziarie e amministrative dell’ente e la violazione del principio di leale collaborazione tra istituzioni”.

“L’intervento nel suo complesso – si legge nella sentenza – è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato non soltanto perché attinente all’esercizio del potere sostitutivo statale, ma soprattutto perché rientrante nella sua competenza esclusiva in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. E, nella misura in cui risponde alla funzione di orientare la spesa sanitaria verso una maggiore efficienza, l’intervento stesso rientra nell’ambito dei principi fondamentali della materia concorrente coordinamento della finanza pubblica”.

La Consulta è ancora più chiara:

“Quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario ad acta, allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure adottate per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato. L’introduzione di una disciplina temporanea, avente come unico destinatario la Regione Calabria – ancora i giudici della Corte Costituzionale -, non costituisce, dunque, un intervento discriminatorio, ma ha la finalità di realizzare un necessario riallineamento della gestione della sanità locale rispetto agli standard finanziari e funzionali operanti per la generalità degli enti regionali.”