Concorso al GOM di Reggio, legittima la nomina a direttore di Dermatologia della dott.ssa Malara

La Corte d'Appello di Reggio Calabria si è espressa sul contenzioso che aveva fatto discutere tra i corridoi del GOM e non solo

La Corte di Appello di Reggio Calabria ha riconosciuto la legittimità della nomina di Giovanna Malara come direttore del reparto di Dermatologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Nel giudizio in questione si è discusso della natura della procedura di nomina dei dirigenti nella sanità pubblica e la Corte d’Appello non ha avuto dubbi ad affermare, sulla base di una giurisprudenza mai smentita della Corte di Cassazione e della stessa Corte di Appello, che si tratta di una nomina di carattere fiduciario e non di una procedura concorsuale in senso proprio.

La procedura mira, infatti, alla selezione ad opera di una Commissione esaminatrice semplicemente di una “rosa” di candidati ritenuti idonei, fra i quali viene scelto, in modo discrezionale, l’incaricato.

Nella fattispecie, la Commissione aveva proposto al GOM due nominativi e la scelta è caduta sulla dottoressa Giovanna Malara. Nessuna illegittimità è stata dunque rilevata dalla Corte di Appello nella nomina, né la Corte ha ritenuto che vi fossero elementi per invalidarla o annullarla.

Le conclusioni della Corte d’Appello di Reggio Calabria erano state precedentemente confermate anche da un’altra sentenza, questa volta del Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria, a cui l’altra concorrente si era rivolta per cercare di ottenere l’allontanamento dall’ospedale della dottoressa Malara.

Il Tar ha respinto anche questo ricorso, chiarendo, fra l’altro, che l’incarico di direzione non può essere annullato in sede giudiziaria.

Nella sentenza, che condivide le ragioni del GOM, leggiamo peró anche,

“in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da Falcomatà Stefania, che nel resto rigetta, condanna il G.O.M. al risarcimento dei danni da perdita di chance in favore della Falcomatà, nella misura del 50% della differenza tra il trattamento economico di base annuale attualmente in godimento e il trattamento economico di base annuale previsto dal contratto collettivo di settore per il dirigente di struttura complessa”.

Quindi in via principale la Corte d’Appello ha rigettato la domanda della Falcomatà di annullare la nomina a primario della Malara e annullare la procedura di valutazione, in via incidentale tuttavia ha condannato il GOM a risarcire i danni da perdita di chance alla Falcomatà che avrebbe potuto ottenere altri punteggi con un bando diverso.