Coronavirus, prorogata la 'mini zona rossa' di Rosarno

Lo ha stabilito un'ordinanza della Regione Calabria

La Regione Calabria ha deciso di prorogare la disposizione riguardante la limitazione agli spostamenti alle persone fisiche presso il Campo Container III^ Zona Industriale, località “Testa dell’acqua”, nel Comune di Rosarno (RC).

“Sono molto preoccupato per l’aumento dei contagi – ha affermato il sindaco Giuseppe Idà. Un aumento dovuto non solo ad una condizione esterna, ma anche ad una cattiva gestione dell’emergenza da parte di ognuno di noi. Siamo noi a diffondere il virus, non gli altri. Magari perchè non usiamo la mascherina, perchè non manteniamo la distanza. Vi chiedo di avere maggiore responsabilità, perchè solo così bloccheremo l’avanzata del Covid”.

Alla luce dei contagi, il sindaco ha annunciato anche l’inasprimento delle misure di prevenzione rispetto al DPCM, come ad esempio la chiusura di attività commerciali all’interno delle quali le disposizioni non vengono rispettate.

Idà, inoltre, ha già previsto la chiusura del cimitero comunale a partire dal 29 ottobre e per tutto il periodo del ponte di Ognissanti, proprio per evitare prevedibili situazioni di assembramento.

“L’ordinanza verrà pubblicata nei prossimi giorni” ha concluso.

La nuova ordinanza

Per Rosarno, la situazione Covid continua ad essere preoccupante anche secondo la Regione. Di seguito parte del testo dell’ordinanza n.78 emanata il 20 ottobre 2020:

Nel territorio del Comune di Rosarno (RC), limitatamente all’area su cui insiste il Campo Container della III^ Zona Industriale di Contrada Testa dell’Acqua, fino alle ore 20,00 del 26 ottobre 2020, sono adottate le seguenti misure:

  1. È procrastinata l’efficacia dell’Ordinanza n. 72 del 13 ottobre 2020, con le modalità e le forme ivi contenute, al fine di verificare l’avvenuto contenimento del focolaio nel sito interessato.
  2. È prorogata, a cura della Protezione Civile, anche attraverso le organizzazioni di volontariato e con il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana, l’assistenza per i bisogni e le esigenze primarie alle persone risiedenti nell’area di cui trattasi.
  3. È disposto che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria, effettui ulteriori attività di monitoraggio, sorveglianza e di screening.
  4. Si ribadisce la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso continuato di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio.
  5. Resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando – in caso di violazione – la sanzione da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
    all’articolo 650 del codice penale.
  6. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e alle comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, le misure indicate potranno essere ulteriormente rimodulate, prorogate, ovvero non reiterate.
  7. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
  8. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

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