Tribunale di Reggio, reintegrata al lavoro donna affetta da carcinoma mammario
Accolta integralmente la difesa formulata dal legale della Fisascat Cisl Pietro Siviglia. Licenziata per superamento del periodo di comporto
16 Ottobre 2024 - 08:27 | Comunicato Stampa

Il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo integralmente la difesa formulata dal legale della FISASCAT CISL di Reggio Calabria, Avv. Pietro Siviglia, ha annullato il licenziamento intimato a un’addetta alla grande distribuzione affetta da carcinoma mammario e in trattamento chemioterapico. La donna era stata licenziata per superamento del periodo di comporto.
Una sentenza a tutela dei diritti dei lavoratori fragili
Il Tribunale ha considerato il licenziamento discriminatorio in via indiretta, poiché il datore di lavoro non ha effettuato la dovuta distinzione tra lo stato di malattia, inteso in senso generico, e quello di disabilità. Quest’ultimo, secondo la giurisprudenza comunitaria, viene definito come:
“Limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.”
Questa sentenza mette in evidenza la dignità e il valore della persona, soprattutto in momenti difficili e per eventi che non dipendono dal volere del lavoratore.
L’impegno della FISASCAT CISL
La FISASCAT CISL di Reggio Calabria ha sempre dimostrato attenzione e impegno verso le fragilità dei lavoratori, garantendo tutele e diritti necessari per assicurare la piena dignità a chi è costretto a vivere situazioni di disagio come quella in oggetto.
La difesa della lavoratrice, basandosi su un’ampia giurisprudenza di legittimità, ha insistito sull’illegittimità di trattare allo stesso modo i lavoratori disabili e quelli abili. Infatti, i lavoratori disabili sono esposti a un rischio maggiore di accumulare giorni di assenza per malattia rispetto ai lavoratori abili. Pertanto, l’applicazione del medesimo periodo di comporto risulta essere una disparità di trattamento indirettamente basata sull’handicap, come previsto dall’art. 2, paragrafo 2, lett. B. della Direttiva 2000/78/CE.
Il supporto della FISASCAT CISL
Noi, come Segreteria FISASCAT Reggio Calabria Città Metropolitana, continueremo a supportare tutte le lavoratrici e i lavoratori che si rivolgono alle nostre strutture, come dimostra questa sentenza, sottolineando la nostra attenzione al mondo del lavoro e alla tutela dei diritti.
