Incentivi per l’assunzione di giovani al via anche in Calabria
12 Marzo 2018 - 20:17 | di Vincenzo Comi
Sbloccati gli incentivi contributivi all’assunzione di giovani, ora si attende che l’INPS fornisca le istruzioni per rendere operativo anche il bonus occupazione Sud.
L’incentivo, nato per sostenere l’occupazione stabile nel Mezzogiorno, è regolato da un decreto ANPAL e verrà gestito operativamente dall’INPS, che oltre a verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti, controllerà anche l’entità delle risorse disponibili.
Le condizioni di accesso al beneficio variano in funzione dell’età del lavoratore che viene assunto o “stabilizzato”. L’incentivo spetta, inoltre, in misura pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e di contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi.
Tutto è pronto per dare il via anche alla fruizione dell’”Incentivo occupazione Mezzogiorno”.
La gestione è stata affidata all’INPS dal quale, tuttavia, si attendono le istruzioni operative che consentono ai datori di lavoro interessati di accedere al beneficio.
L’accesso al beneficio è consentito nei limiti di spesa previsti (ad oggi 200 milioni di euro destinati ad essere comunque incrementati) e nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato.
L’incentivo spetta in misura pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e di contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, per lavoratore riparametrato e applicato su base mensile (e riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale).
La fruizione avviene su base mensile, dunque fino ad un massimo di 671,66 euro mensili per ogni assunzione agevolata.
Si ammette la cumulabilità rispetto all’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In tale caso è fruibile per la parte residua fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) nel limite complessivo massimo di euro 8.060,00 su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
E’ prevista la durata triennale per l’incentivo principale, mentre il bonus Sud integrerà lo sgravio al 100% (fino a 8.060 euro) per i primi 12 mesi.
Le due misure incentivanti operano in base a condizioni di accesso differenti e questo obbliga il datore di lavoro ad una attenta valutazione caso per caso della ammissibilità del cumulo.
A parte questo caso, non sono previsti casi di cumulabilità con altri incentivi all’assunzione di natura economica e contributiva.
L’incentivo è legato alla sede di lavoro (non già alla residenza del lavoratore) in quanto circoscritto a determinate zone geografiche “meno sviluppate” quali Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia o “in transizione” quali Abruzzo, Molise e Sardegna.
Da tenere presente che in caso di spostamento della sede di lavoro, l’incentivo cessa di essere erogato a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
L’accesso al beneficio è riservato ai datori di lavoro privati (stando alla terminologia utilizzata è indifferente che si tratti di imprenditori o meno) che procedono ad assunzioni, senza che abbiano un obbligo in tal senso, nel periodo 1.1.2018 – 31.12.2018.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.
I lavoratori che possono essere assunti, nel periodo indicato sopra, con il beneficio in oggetto, sono persone disoccupate che non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro (N.B. non si richiede al lavoratore di non avere lavorato a tempo indeterminato presso precedente datore di lavoro) e avere:
– un’età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (si intende 34 anni e 364 giorni)
– 35 anni di età e oltre (si noti, senza limite di età massimo), privi di impiego regolarmente retribuito da oltre 6 mesi (si veda Circ. Inps n. 41/2017 ove si specifica che la nozione di “rapporto regolarmente retribuito” deve essere riferita al profilo della durata (per il lavoro subordinato) e della remunerazione (per il lavoro autonomo) e non al regolare pagamento dei contributi.
I limiti reddituali sono ad oggi fissati in 8.000 euro per il lavoro subordinato e 4.800 euro per il lavoro autonomo.