Reggio - La Corte bacchetta i Comuni. E torna l'incubo dissesto

"Utilizzo improprio delle anticipazioni". Nuova tegola per Palazzo San Giorgio

“Le anticipazioni di liquidità sono utilizzabili dagli enti locali in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio, in quanto sono prestiti di carattere eccezionale finalizzati unicamente a rafforzare la cassa quando l’ente non riesce a pagare le passività accumulate negli esercizi precedenti”.

Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2020 (relatore Aldo Carosi) nel dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 25 del decreto legge n. 78 del 2015 e 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, per contrasto con gli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione.

In altre parole, la Corte ha così ribadito il divieto di utilizzare le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione e per assicurare nuove forme di copertura giuridica della spesa.

La sentenza spiega che

“l’inidoneità delle anticipazioni a rimuovere situazioni di deficit strutturale deriva non solo dal contrasto con l’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ma anche da dati elementari dell’esperienza, secondo cui solo un investimento efficace può assicurare, attraverso positivi effetti sul patrimonio della comunità di riferimento, la compensazione con i debiti che si contraggono attraverso l’assunzione del prestito”.

La questione era stata rimessa in via incidentale dalle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti in ordine a un ricorso del Comune di Napoli contro una delibera della sezione regionale di controllo della Campania che aveva accertato il difetto di copertura di alcune partite di spesa, assumendo misure interdittive. Il giudice rimettente, dopo aver sospeso gli effetti della pronuncia di controllo, aveva tuttavia sollevato le questioni di costituzionalità – accolte dalla Consulta – relativamente alle norme che consentivano l’utilizzazione costituzionalmente vietata delle anticipazioni di liquidità.

Una situazione, questa che si è riscontrata in moltissime amministrazioni comunali – soprattutto del sud – che lottano quotidianamente con il pre-dissesto e i piani di rientro. Il rischio che si corre adesso per tutte quelle amministrazioni, e quindi anche per il Comune di Reggio Calabria, è il default, e quindi la dichiarazione di dissesto che fino ad oggi l’amministrazione targata Falcomatà ha provato ad evitare.

“La norma della cui costituzionalità si dubita – si legge nella sentenza della Corte -, consentendo di utilizzare Fondo anticipazioni liquidità per finanziare il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (o, meglio, trasformando il FAL in FCDE), aggirerebbe importanti principi in tema di diritto del bilancio, in quanto eliminerebbe la sterilizzazione degli effetti dell’anticipazione di liquidità, migliorerebbe surrettiziamente il risultato di amministrazione e aumenterebbe la capacità di spesa degli enti, peggiorando nella sostanza il precedente disavanzo”.

Insomma, la Corte ha chiarito gli effetti della sentenza sulla gestione contabile degli enti locali che abbiano applicato le norme illegittime ai propri disavanzi: ognuno rideterminerà correttamente i propri disavanzi e provvederà agli accantonamenti secondo le disposizioni vigenti al tempo di ciascuno dei pregressi esercizi. Infine, la Consulta ha rivolto un monito al legislatore statale sulla necessità di attuare concretamente il dettato costituzionale dell’articolo 119 della Costituzione in termini di trasferimento delle risorse in favore delle comunità territoriali con minori capacità fiscali per abitante, al fine di consentire l’effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni costituzionalmente necessarie.