Il processo di Norimberga oggetto di discussione nell'incontro dell'Anassilaos

Promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos

Promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos si terrà martedì 1 dicembre presso la Sala di San Giorgio al Corso – nell’ambito degli Incontri con la Storia promossi da Anassilaos Giovani e dal Presidente Tito Tropea – la conversazione del Prof. Antonino Romeo su Il Processo di Norimberga, ovvero il processo alla Guerra che a settanta anni dal celebre processo ai gerarchi nazisti che si aprì  il 20 novembre del 1945 in quella che era stata una delle capitali del nazismo analizzerà soprattutto gli aspetti storici e politici   del processo che mise alla sbarra il Terzo Reich e che fu una sorta di processo alla guerra. La decisione di processare per crimini di guerra i capi nazisti  maturò lentamente e  fu presa dalle potenze alleate (USA, URSS e Gran Bretagna) nel corso degli incontri trilaterali  di Teheran, Yalta e infine Postdam.

E’ emersa negli ultimi anni la perplessità di Churchill in merito al ventilato processo.

Il premier britannico avrebbe preferito procedere in maniera più sbrigativa e sommaria  perché non si nascondeva le difficoltà politiche e giuridiche di un processo che avrebbe assunto il significato – da taluni storici e giuristi poi evidenziato – di un processo dei vincitori ai vinti  con in più l’Unione Sovietica che, dal patto Molotov-Ribbentrop in poi fino all’occupazione di  parte della  Polonia,  con l’eccidio di Katyn, alla conquista dei Paesi Baltici e all’aggressione alla Finlandia, si era essa stessa macchiata di molti dei reati contestati al governo nazista.

Anche la composizione del collegio giudicante – ognuna delle quattro nazioni fornì infatti un giudice, un sostituto e i procuratori – suscitò non poche polemiche dato che uno di essi, il sovietico Iona Nikitchenko era famoso per i processi farsa dell’epoca staliniana. Non mancarono le perplessità avanzate dall’illustre giurista Hans Kelsen e dallo stesso avvocato d Goring, Otto Stahmer, che contestò l’emanazione di leggi retroattive e al quale fu risposto che i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e contro la pace erano violazioni di leggi internazionali già esistenti  (Convenzioni dell’Aja, di Ginevra e Patto Briand-Kellogg) e pertanto era lecito processare i responsabili di quei paesi che avevano violato quelle convenzioni anche se  non le avevano sottoscritte.

E’ da dire a tal proposito  che già all’indomani della Prima Guerra Mondiale (1918)  i paesi alleati avevano pensato di processare il Kaiser Guglielmo II, che si era rifugiato nei Paesi Bassi,  quale responsabile della guerra.

Il rifiuto dell’Olanda di concedere l’estradizione ed altre considerazioni d’ordine giuridico e politico, non consentirono di realizzare tale proposito che fu, invece, portato a termine nel 1945 e che costituisce, da allora, il precedente più importante per i processi, intentati o soltanto minacciati, per crimini di guerra o contro l’umanità dei nostri giorni che, pur con strumenti giuridici più raffinati  e consolidati, non sfuggono alla considerazione che sono intentati sempre e in ogni caso ai vinti e non riguardano tutti.