Street control illegittimo, il Giudice di Pace dà ragione ai cittadini

Le infrazioni rilevate con dispositivi fotografici posti sulle auto dei Vigili urbani, vanno contestate subito se presente il trasgressore

In merito all’operazione di accanimento da parte del corpo della Polizia Municipale di Reggio Calabria avverso i veicoli con sanzioni elevate per presunto divieto di sosta nelle zone interessate da Ordinanza n. 175 del 5 aprile 2016, reputiamo doveroso sollevare tutte le nostre perplessità in merito ad una situazione che potrebbe toccare degli inconvenienti e potrebbe aprire un precedente amministrativo e giudiziario storico di proporzioni nefaste per questa amministrazione.

É principio supremo del comitato di quartiere “Il Popolo di Archi” tutelare il territorio, i propri cittadini e chiunque si trovi nei paraggi, soprattutto in virtù del fatto che l’azione summenzionata ha portato a un drastico calo di clienti da parte delle attività commerciali e professionali, non solo di Archi ma anche di Gallico e di Catona, quindi la periferie Nord della città; ma ha anche rovinato la vita a diverse persone indigenti che si ritrovano con 10/15 multe da pagare, per non parlare degli invalidi e delle donne in maternità o in gravidanza. Da una ricerca fatta vogliamo sottoporre all’attenzione di tutti due casi storici in cui il Giudice di Pace dà ragione ai cittadini che stanchi di subire dei torti si sono appellati alla giustizia.

Le infrazioni rilevate con dispositivi fotografici posti sulle auto dei Vigili urbani, vanno contestate subito se presente il trasgressore. È il principio confermato anche dal Giudice di Pace di Milano, dott. Sergio Gallo, nella sentenza n. 100658 depositata il 13/3/2013, così come quello di altri giudicanti in altre parti d’Italia.

Il caso sottoposto all’esame del Giudice ha riguardato un automobilista a cui era stato notificato dalla Polizia Municipale di Milano un verbale di accertamento con il quale gli veniva contestata la sosta in doppia fila della propria autovettura. Dalla contravvenzione si ricavava che la stessa fosse stata rilevata con lo strumento cosiddetto “Scout”, dispositivo tecnologico adottato dal Comune di Milano che permette di sanzionare in tempi rapidissimi le auto in doppia fila.

Non essendo stata contestata immediatamente l’infrazione e in assenza di elementi che potessero consentire una verifica delle circostanze contestate (la fotografia scattata dovrebbe infatti essere messa a disposizione del destinatario della contravvenzione accedendo al sito internet del Comune di Milano) poiché l’inserimento del codice indicato sulla contravvenzione sul portale del Comune non conduceva ad alcuna informazione né tanto meno ad alcuna fotografia del veicolo, l’automobilista impugnava il verbale di accertamento dinanzi al Giudice di Pace per ottenerne l’annullamento stante la violazione del proprio diritto di difesa. Il Comune si costituiva in giudizio con memoria con la quale allegava una fotografia dell’auto senza altra specificazione.

Correttamente, il Giudicante ha dichiarato nella propria sentenza che “non basta dunque riprendere o fotografare un’auto in divieto di sosta, per poter inviare la multa a casa a distanza di tempo. Se la Polizia municipale usa lo “Street control” o altro sistema similare per accertare le infrazioni, gli agenti sono tenuti a cercare subito il trasgressore: in caso contrario la sanzione è nulla”.

Lo ha chiarito anche il Ministero dei Trasporti con propri pareri, con i quali hanno messo al bando i nuovi dispositivi usati da molti Comuni per scovare auto in doppia fila o in sosta vietata e recapitare verbali a raffica ai proprietari dei mezzi. L’automobilista va cercato subito. La pratica, molto agevole e sbrigativa per la Polizia municipale – dell’immortalare con una telecamera portatile le auto in sosta vietata lungo le strade più trafficate, del successivo rintraccio dei dati dei trasgressori e dell’invio per posta delle multe, giustificando la contestazione differita con la mancanza del destinatario a bordo dell’auto – spiega il ministero, viola l’art. 201 del nuovo codice della strada (il d.lgs. 285/1992). Il codice stradale, infatti, permette la «contestazione non immediata della violazione del divieto di sosta, nel caso di accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo».

I verbali, cioè, possono essere spediti a domicilio, solo se il conducente o l’intestatario della carta di circolazione non sono presenti al momento della scoperta. Ma i sistemi di videosorveglianza, pur essendo adatti a riprendere le violazioni, prosegue il parere «non risultano tuttavia idonei a dimostrare l’assenza del trasgressore, circostanza che può essere accertata solo dall’intervento diretto degli organi di polizia stradale».

Dunque, è necessario che una pattuglia dei Vigili accerti di persona se c’è qualcuno al volante o comunque vi sia la sua presenza nelle vicinanze, poiché in tal caso la contestazione dovrà essere immediata altrimenti tale contravvenzione sarà illegittima.

I pareri di riferimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono il n. 2291/2012 ed il n. 4851/2015, i quali ribadiscono che,

“I sistemi di videosorveglianza, anche se risultano idonei a dimostrare l’avvenuta violazione, non sono tuttavia idonei a dimostrare l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, circostanza che può essere accertata solo dall’intervento diretto degli organi di polizia stradale”; ne discende che l’utilizzo degli stessi non servirebbe per giustificare la contestazione non immediata.

Infine, ulteriori contestazioni potrebbero essere elevate contro tale procedura utilizzata dalla Polizia Municipale anche riguardo alla mancata omologazione della strumentazione utilizzata dai vigili urbani, così come l’assenza di segnalazione con cartellonistica circa l’utilizzo di detti mezzi elettronici in quel preciso tratto stradale da parte degli agenti della municipale.

Un altro caso riguardante la città di Macerata

Il 10 luglio 2018 è stata emessa la prima sentenza, la n. 436, del Giudice di Pace di Macerata contro lo strumento dello “Street Control” (attualmente utilizzato dai Vigili Urbani di Reggio Calabria) con la quale è stato ottenuto l’annullamento della multa per divieto di sosta elevata dal Comando di Macerata attraverso l’utilizzo di tale strumento.

Nello specifico i Vigili Urbani lo scorso 28 marzo sono passati con la loro auto in Corso Cairoli a Macerata ed hanno ripreso alcune macchine con tale strumento non omologato dal Ministero dei Trasporti, senza accertare se le stesse fossero in sosta, in fermata o in fase di arresto, ma soprattutto se i loro conducenti fossero o meno all’interno o nei loro pressi

“Omettendo pertanto – spiega l’avvocato Oberdan Pantana che ha assistito il ricorrente – di contestare nell’immediatezza così come prescritto dagli artt. 200 e 201 del Codice della Strada, tali presunte violazioni”.

Il Ministero dei Trasporti con propri pareri ha messo al bando i nuovi dispositivi usati dal Comune di Macerata per scovare auto in doppia fila o in sosta vietata e recapitare verbali a raffica ai proprietari dei mezzi. L’automobilista va cercato subitoLa pratica, molto agevole e sbrigativa per la Polizia municipale – dell’immortalare con una telecamera portatile le auto in sosta vietata lungo le strade più trafficate, del successivo rintraccio dei dati dei trasgressori e dell’invio per posta delle multe, giustificando la contestazione differita con la mancanza del destinatario a bordo dell’auto – spiega il ministero, viola l’art. 201 del nuovo codice della strada (il d.lgs. 285/1992). Il codice stradale, infatti, permette la «contestazione non immediata della violazione del divieto di sosta, nel caso di accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. I verbali, cioè, possono essere spediti a domicilio, solo se il conducente o l’intestatario della carta di circolazione non sono presenti al momento della scoperta. Ma i sistemi di videosorveglianza, pur essendo adatti a riprendere le violazioni, prosegue il parere «non risultano tuttavia idonei a dimostrare l’assenza del trasgressore, circostanza che può essere accertata solo dall’intervento diretto degli organi di polizia stradale». Dunque, è necessario che una pattuglia dei Vigili accerti di persona se c’è qualcuno al volante o comunque vi sia la sua presenza nelle vicinanze, poiché in tal caso la contestazione dovrà essere immediata altrimenti tale contravvenzione sarà illegittima. 

Il Giudice di Pace di Macerata nell’accogliere il ricorso presentato dall’avv. Oberdan Pantana, ha evidenziato l’illegittimità di tale procedura posta in essere dai Vigili di Macerata, motivando la sentenza come segue:

La violazione contestata pare contraddittoria poiché dalla documentazione allegata in atti dalla parte ricorrente emerge che effettivamente la ricorrente era a bordo del veicolo per cui la contestazione doveva essere svolta immediatamente per modo che la stessa potesse avere modo di difendersi, infatti ha dichiarato di essere ferma dietro ad un furgone fermo davanti le strisce pedonali, che effettivamente si vede dal filmato e che era in attesa di sorpassarlo, ma i veicoli della corsia di sinistra non consentivano tale manovra tra cui anche la vettura dei vigili urbani che anziché consentire che la ricorrente si inserisse nella corsia di sorpasso avendo trovato dinanzi a se un veicolo fermo, ha pensato di filmare e contestare senza chiedere alcunché all’utente della strada in difficoltà. Per tali motivi si accoglie il ricorso ed è annullato il verbale emesso dalla Municipale del comune di Macerata”.

Come già in precedenza evidenziato la procedura come utilizzata dalla Polizia Municipale di Macerata è del tutto illegittima, in quanto lo strumento “Street Control” non può sostituire il vigile urbano nella contestazione della violazione. “Pertanto – dice l’avvocato Pantana – sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale di Macerata consentisse ai nostri vigili urbani di vigilare nuovamente di persona con fischietto in mano nei tratti di Corso Cairoli e Corso Cavour, ed essere così da deterrente per la commissione di tali possibili violazioni o addirittura di reati gravi al patrimonio o alla persona”.

Comitato di quartiere

Il Popolo di Archi