Nuova protesta ad Arghillà, le famiglie del Comparto 6: ‘Siamo abbandonati, mai visto il sindaco né gli assessori’ – VIDEO

Nuova protesta delle Associazioni Noi Siamo Arghillà e Un Mondo di Mondi: "Occupare è reato, ma la povertà non si punisce: il diritto alla casa non si cancella"

FOTO PROTESTA COMPARTO ARGHILLA

Sulle famiglie del Comparto 6 di Arghillà, l’Amministrazione Comunale continua a non fornire risposte concrete rispetto all’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto. Eppure, questa rappresenta l’unica strada realmente efficace per superare le condizioni di illegalità e ghettizzazione che da anni caratterizzano l’area.

Dispiace constatare che, nonostante le norme vigenti e la possibilità di percorsi legali e dignitosi, la soluzione dell’assegnazione sembra essere rimasta fuori dal perimetro delle opzioni attivate dal Comune di Reggio Calabria e dagli enti coinvolti. Le famiglie, pur avendo i requisiti di legge per ottenere un alloggio popolare, continuano a sentirsi dire che “non ne hanno diritto” in quanto occupanti senza titolo.

Invece di accompagnarle in percorsi di regolarizzazione, si assiste a un ricorso sistematico a pratiche indirette di allontanamento: pressioni settimanali da parte dei Servizi sociali, inviti a lasciare le abitazioni e ricollocarsi autonomamente in affitto (soluzione insostenibile per molti), e nei casi più estremi proposte di inserimento in comunità o in strutture temporanee, che non garantiscono in alcun modo il diritto alla casa.

È bene ricordare che, secondo la normativa vigente, l’aver occupato un alloggio senza titolo – pur configurando un reato – non comporta la perdita del diritto alla casa, se sussistono i requisiti di bisogno abitativo (L.R. 32/1996). Lo afferma chiaramente la Costituzione, all’art. 27 comma 3, laddove sancisce che la pena deve tendere alla rieducazione e al reinserimento del cittadino, non alla privazione dei diritti sociali.

La legge 80/2014 prevede che il diritto all’assegnazione venga sospeso per un periodo di 5 anni, non annullato. Trascorso tale termine, il diritto viene reintegrato. Inoltre, una deroga a tale sospensione può essere disposta dal Sindaco, in presenza di particolari fragilità (come nel caso di nuclei con minori, disabili o persone meritevoli di tutela), ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis della Legge 48/2017.

Nel caso del Comparto 6, la maggior parte delle famiglie ha già superato i 5 anni di occupazione e presenta condizioni di vulnerabilità tali da rientrare pienamente nella possibilità di deroga. Dunque, l’assegnazione dell’alloggio sarebbe non solo legittima, ma auspicabile e coerente con i principi del diritto e della dignità umana.

In merito alla posizione assunta dai Servizi sociali, secondo cui alcune famiglie dovrebbero provvedere autonomamente al pagamento di un affitto grazie a entrate derivate da assistenza domiciliare o disabilità, occorre ricordare che tali somme sono escluse per legge dal calcolo ISEE, proprio perché destinate a coprire bisogni sanitari e socioassistenziali. Pertanto, il loro utilizzo per finalità abitative è improprio e contrario alla normativa vigente.

Alla luce di tutto ciò, si rinnova con fermezza l’invito al Comune di Reggio Calabria, supportato dalla Prefettura, di valutare con urgenza la soluzione dell’assegnazione degli alloggi alle famiglie del Comparto 6 che ne hanno diritto per legge, nel rispetto di una visione di welfare realmente inclusiva e orientata alla tutela delle persone più fragili.