Reggio - Consiglio metropolitano, per Minicuci è illegittimo: 'Il Prefetto intervenga'

Alcuni passaggi della lettera inviata dall'avv. Minicuci al prefetto di Reggio Calabria per contestare la legittimità del consiglio metropolitano

Per il consigliere comunale di Reggio Calabria Antonino Minicuci va ripristinata la legalità all’interno di Palazzo Alvaro.

Lo chiede il consigliere della Lega, attraverso una lettera, al Prefetto di Reggio Calabria, in quanto soggetto preposto al controllo esterno sugli organi istituzionali.

“E la legge n. 56/2014 istitutiva delle città metropolitane prevede che il Sindaco sia, almeno in prima battuta, ORGANO DI SECONDO GRADO essendo di diritto a ricoprire tale carica il Sindaco del Comune Capoluogo. [art.1, comma 19, legge 7 aprile 2014, n. 56]. Il Sindaco metropolitano HA FACOLTA’ di nominare un vice sindaco tra i consiglieri metropolitani”.

Si legge nella lettera inviata al dott. Mariani dall’avv. Minicuci.

“Ed il Sindaco Falcomatà, quando era ancora nella pienezza dei propri poteri e cioè circa un’ora prima del dispositivo di condanna, ha nominato Paolo Brunetti Vice Sindaco del Comune Capoluogo e Carmelo Versace Vice Sindaco della Città metropolitana di Reggio CalabriaPaolo Brunetti è, quindi, diventato il Sindaco facenti funzione del Comune di Reggio Calabria, titolare pertanto di tutte le competenze spettanti al Sindaco del Comune Capoluogo, compresa quella di rivestire la qualifica di Sindaco f.f. della Ciittà Metropolitana di Reggio Calabria. Ad onor del vero, il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Ad eccezione di quanto appena detto solamente nel caso in cui il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per CESSAZIONE DELLA TITOLARITA’ dell’incarico di Sindaco del proprio Comune, il Vice Sindaco rimane in carica sino all’insediamento del nuovo Sindaco Metropolitano. [art.1, comma 40, legge n. 56/2014]. Ma solo in quel caso e non anche in quello di sospensione del Sindaco ed in presenza di chi lo supplisce assumendo le relative funzioni di Sindaco nel Comune capoluogo”.

L’avv. Minicuci contesta in particolare il consiglio metropolitano che si è tenuto nella giornata di martedì.

“Il consiglio metropolitano è stato presieduto dal vice sindaco della città metropolitana Carmelo Versace e non dal Vice Sindaco f.f. del Comune Capoluogo Paolo Brunetti. Quest’ultimo, infatti, non solo non ha convocato il consiglio metropolitano ma non è stato nemmeno invitato alla riunione consiliare, contrariamente a quanto stabilito dall’art.1, comma 8, della predetta legge 56. E così il quorum strutturale dei componenti il consiglio metropolitano, con questa assurda interpretazione, passerebbe dal Sindaco più 14 consiglieri eletti al vice sindaco metropolitano e 13 consiglieri eletti contrariamente a quanto stabilito dall’art.1, comma 20, della predetta legge 56. Altra ipotesi è quella, a nostro avviso, della nomina di un Commissario Straordinario per tutto il periodo di sospensione del sindaco”.

L’avv. Minicuci conclude:

“Tutto quello che è successo è in violazione della legge e, pertanto, La invitiamo ad intervenire”.