Reggio, non c’era contiguità con la mafia: la Corte d’Appello restituisce tutti i beni agli eredi
E' stata accolta la tesi del difensore Emanuele, legale degli eredi di Antonio Finti. L’imprenditore era ritenuto vicino alla cosca Labate
03 Maggio 2022 - 17:55 | di Redazione

Lo scorso 12 aprile 2022, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha ordinato la restituzione dei numerosi beni immobili che, in data 21 marzo 2018, erano stati confiscati dal Tribunale agli eredi di Finti Antonio sul ritenuto presupposto che costui avesse fatto parte della cosca di ‘ndrangheta facente capo ai “Labate”.
Un convincimento, questo, fondato unicamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Enrico De Rosa.
A dire il vero, già in primo grado, il Tribunale aveva parzialmente rigettato la proposta di confisca che era stata in origine avanzata dalla Procura con riferimento all’intero patrimonio immobiliare del Finti, provvedendo a “perimetrare” cronologicamente la ritenuta pericolosità sociale qualificata del proposto in forza del rilievo che l’appartenenza di costui alla ‘ndrangheta avesse avuto inizio a partire dall’anno 2000, limitando per l’effetto la confisca ai soli beni immobili acquistati da quel momento in avanti.
Gli eredi di Finti Antonio, tuttavia, assistiti dall’avv. Pier Paolo Emanuele, avevano interposto appello avverso tale pronuncia di confisca parziale, deducendo la palese arbitrarietà di una siffatta delimitazione temporale della pericolosità qualificata e ribadendo piuttosto la radicale estraneità, in vita, del de cuius a qualsivoglia contesto associativo-mafioso.
Ebbene, in accoglimento totale dell’appello del legale, la Corte d’appello ha ordinato la estensione del dissequestro anche a tutti i beni immobili acquistati dopo il 2000, determinando in tal modo la restituzione integrale agli aventi diritto dell’intero patrimonio immobiliare riconducibile a Finti Antonio.
In particolare, la Corte ha convenuto con la difesa in merito alla assoluta genericità e quindi alla conseguente inidoneità delle dichiarazioni del De Rosa a rappresentare Finti Antonio come un soggetto “contiguo” alla mafia, difettandovi palesemente qualsiasi riferimento concreto e specifico al tempo nel quale egli avrebbe collaborato con la cosca Labate nonché soprattutto alle modalità attraverso le quali egli avrebbe svolto quel riferito ruolo di “contenitore” (economico) della cosca medesima. L’avv. Emanuele aveva in effetti rimarcato come le dichiarazioni del De Rosa risultassero assolutamente inidonee a collegare gli investimenti immobiliari del Finti con l’attività e gli interessi della cosca mafiosa. Del resto, si era fatto notare come le sole conoscenze del De Rosa esibite sul conto specifico di Finti si presentassero come del tutto “ovvie”, se è vero che il tipo di attività commerciale svolta da questi e il numero di immobili da lui posseduti (peraltro pure erroneamente riportato dal pentito) rappresentavano circostanze di pubblico dominio o comunque perfettamente conoscibili dal collaboratore in forza della sua attività di agente immobiliare.
In buona sostanza, conformemente a quanto sostenuto dalla difesa in entrambi i gradi di giudizio, è stata ampiamente sottolineata la inattendibilità del narrato del De Rosa in merito all’esistenza di un qualsivoglia collegamento di Finti Antonio con un contesto associativo di tipo mafioso, risultando avvalorato così il dato oggettivo costituito dal mancato coinvolgimento di questi, durante tutta la sua vita, in alcun procedimento penale di criminalità organizzata, così come anche solo in alcuna frequentazione controindicata.
In definitiva, è stata disposta la revoca della confisca dell’intero patrimonio immobiliare riferibile a Finti Antonio quale diretta ed immediata conseguenza della dimostrata esclusione di qualsivoglia manifestazione di appartenenza mafiosa e quindi di pericolosità sociale qualificata in capo a Finti Antonio durante l’intero arco della sua vita.
