Processo Gotha: "Giorgio De Stefano non più 'invisibile' e figura riservata della ‘ndrangheta"

Per la Cassazione l'avvocato De Stefano non avrebbe avuto il ruolo contestato dalla Dda. Ecco le ragioni dell'annullamento della condanna

Era considerato come il promotore, con ruolo apicale alla componente ‘segreta o riservata’ della ‘ndrangheta, al comando della cosca De Stefano di Archi di Reggio Calabria.

Le motivazioni depositate dalla Corte di Cassazione sul maxiprocesso “Gotha” non lasciano più spazio ad alcun dubbio. Il processo, scaturito da un’inchiesta con cui la Dda di Reggio Calabria, ha portato a processo la presunta componente occulta della ‘ndrangheta.

Tra i principali imputati, tra tutti, l’avvocato Giorgio De Stefano, considerato figura segreta e riservata della ‘ndrangheta.

L’avvocato De Stefano, che ha scelto di essere giudicato con l’abbreviato, ne esce ‘pulito’.

La Corte di Cassazione infatti annulla la sentenza d’appello nei confronti di De Stefano Giorgio, senza rinvio in relazione ai fatti coperti da giudicato sino all’anno 2005, nonché con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria in relazione alla successiva condotta contestata.

“Essendo il De Stefano già stato condannato con la sentenza Olimpia per il reato di concorso esterno nell’associazione per delinquere denominata ‘ndrangheta sino al 1991 ed essendo già stato giudicato nel processo ‘Caso Reggio‘, per il contributo da lui offerto all’associazione ‘ndrangheta fino al 2005, la sentenza impugnata in questa sede deve, in relazione alla condotta contestata sino a tele anno compreso, essere annullata senza rinvio non potendo procedersi per ostacolo derivante da precedente giudicato”.

Queste le parole dei giudici della Cassazione nelle motivazioni della sentenza in merito alla posizione di Giorgio De Stefano. L’avvocato, ritenuto ai vertici ‘nascosti’ della ‘ndrangheta era stato processato con rito abbreviato e condannato in appello a 15 anni e 4 mesi di carcere.

Una condanna che gli ermellini, con la sentenza del 10 marzo, hanno annullato senza rinvio in relazione a tutti i fatti avvenuti fino al 2005. Per la condotta successiva invece è stata annullata la sentenza di condanna nei confronti di De Stefano rinviando alla Corte d’Appello per un nuovo processo.

In particolare, in merito a una conversazione in cui Giorgio De Stefano e Paolo Romeo parlavano delle elezioni regionali del 2010, la Cassazione scrive che:

“non si fa alcun cenno all’utilizzo di metodi mafiosi per influire sul voto o ad un intervento della ‘ndrangeta nella competizione elettorale. Il voler ravvisare una elaborazione della strategia della ‘ndrangheta per influire sulla competizione elettorale appare una forzatura logica’.

De Stefano dunque non sarebbe più un invisibile della ‘ndrangheta.

L’ipotesi accusatoria della Dda reggina considera la ‘ndrangheta in due distinte componenti. Una “visibile”, operante cioè attraverso metodi “classici” della criminalità organizzata mafiosa e uomini perfettamente “riconoscibili”. Ed una “invisibile” o “riservata”, collocata al vertice dell’associazione con compiti di direzione e di individuazione delle scelte strategiche dell’associazione unitariamente intesa. Deputata a mantenere i rapporti con apparati istituzionali, imprenditoria e professionisti. Anche attraverso la partecipazione ad organizzazioni caratterizzate da segretezza del vincolo, intendendo la massoneria.

Per la Cassazione quindi la decisione della Corte d’Appello è sbagliata nell’aver definito De Stefano colpevole.