Reggio, il Tar sospende lo stop per un centro scommesse: ‘Nessun pericolo di infiltrazioni criminali’
Secondo i giudici, negare la licenza in queste condizioni finisce per “frustrare la funzione stessa del controllo giudiziario”
29 Gennaio 2026 - 16:26 | Comunicato Stampa

Il Tar Calabria ha sospeso il provvedimento della Questura di Reggio Calabria che negava al titolare di un esercizio commerciale la licenza per la raccolta di scommesse, rilevando “l’assenza di un reale pericolo di infiltrazioni criminali”.
Come riporta Agipronews, il titolare potrà continuare temporaneamente l’attività, in attesa della sentenza di merito fissata per il 16 settembre 2026.
Secondo il Tribunale, le frequentazioni passate del richiedente con soggetti segnalati per attività criminali e i legami familiari con persone (decedute) gravate da precedenti di polizia non configurano, ad oggi, alcun rischio concreto di collegamento con la criminalità organizzata. Anche perché l’impresa è già sottoposta a un rigoroso controllo giudiziario con un amministratore incaricato di vigilanza costante.
La Questura aveva motivato il diniego richiamando anche una precedente revoca della licenza a seguito di un’informativa interdittiva antimafia, ma il Tar ha evidenziato che quegli stessi elementi erano già stati valutati dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione.
In quel contesto, il giudice della prevenzione aveva espressamente escluso la sussistenza di “concrete compartecipazioni criminali o di collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali”, ritenendo non attuale né concreto il pericolo di agevolazione di attività criminali, descrivendo il titolare del centro scommesse come “incensurato”.
Il Tribunale ha osservato anche che un controllo di polizia del 2024 citato dalla Questura era “generico e privo di dettagli sui soggetti coinvolti”, indebolendo ulteriormente le motivazioni del diniego.
Secondo i giudici, negare la licenza in queste condizioni finisce per “frustrare la funzione stessa del controllo giudiziario”, che mira a garantire la continuità dell’attività economica lecita, prevenendo eventuali infiltrazioni future senza bloccare l’impresa.
Infine, il Tar ha sottolineato il periculum in mora, ossia il rischio di danni economici irreversibili per l’imprenditore e la sua famiglia, derivanti dall’impossibilità di operare e dagli investimenti già sostenuti.
La Questura dovrà dunque riesaminare l’istanza entro trenta giorni, mentre la sospensione del provvedimento impugnato resta in vigore.
