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Sala scommesse a Rosarno (Rc), il Tar Calabria conferma il “no” alla licenza: ‘Locale frequentato da soggetti a rischio’

Il Tar Calabria respinge la richiesta cautelare del titolare di una sala scommesse di Rosarno dopo il diniego della Questura di Reggio Calabria

tar calabria

Le frequentazioni con soggetti ritenuti “controindicati” sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza possono giustificare il rifiuto al rilascio della licenza di pubblica sicurezza per la raccolta di scommesse. Partendo da questo presupposto, il Tar Calabria, ha respinto la domanda cautelare presentata dal titolare di un’impresa individuale contro il provvedimento con cui la Questura di Reggio Calabria aveva negato di concedere l’autorizzazione prevista dall’articolo 88

Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per l’apertura di un’attività di raccolta scommesse, con installazione accessoria di apparecchi Videolottery.

Il Tar: ricorso privo del necessario “fumus boni iuris”

Nell’ordinanza, i giudici amministrativi ritengono che il ricorso non sia assistito dal necessario fumus boni iuris (apparente fondatezza del ricorso), anche alla luce della “notoria sovraesposizione del delicato settore dei giochi e delle scommesse alle attenzioni delle associazioni criminali, particolarmente attive nell’area territoriale di interesse”.

Le frequentazioni del richiedente

Il diniego della Questura, secondo il Tribunale, risulta supportato da un quadro istruttorio complessivamente indicativo dell’abitudine del richiedente a frequentare – anche in orario notturno e a bordo di autoveicoli – soggetti ritenuti controindicati rispetto alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza.

I giudici non ritengono inoltre condivisibili le contestazioni del ricorrente rispetto alla necessità di adottare particolari cautele nella scelta delle proprie frequentazioni. In particolare, l’ordinanza sottolinea che chi intende operare nel settore deve tenere una condotta di vita “prudenzialmente e cautelativamente orientata alla rigorosa selezione dei propri interlocutori”, indipendentemente dalla giovane età e dalle esigenze relazionali che la caratterizzano.

Respinta la sospensione cautelare

Il Tar Calabria ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che i pregiudizi lamentati dal ricorrente hanno natura economica e sono quindi risarcibili. La domanda di sospensione cautelare è stata pertanto respinta.

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