FunerCalabria: ‘Da Corte Costituzionale via libera alle ambulanze NCC delle agenzie funebri’
"Incostituzionale il divieto della Regione Calabria. Licenza rilasciata esclusivamente dai comuni" la nota del presidente Triolo
16 Maggio 2025 - 08:16 | Comunicato Stampa

Le AMBULANZE N.C.C. in Calabria e in Italia non sono vietate alle agenzie funebri e le autorizzazioni sono esclusivamente Comunali.
La Corte Costituzionale con la sentenza numero 62, depositata il 28-29 aprile 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, numero 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, numero 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n.48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», nella parte in cui vietava alle imprese funebri l’esercizio del servizio di ambulanza.
Di fatto la Corte Costituzionale chiarisce che l’autorizzazione Sanitaria Regionale per le ambulanze regola, come è giusto, i soli requisiti richiesti agli operatori economici, pubblici e privati, che vogliono svolgere i servizi di ambulanza e di elisoccorso e trasporto sanitario pubblico in convenzione con il servizio S.S.R., perseguendo, al contempo, la finalità di «evitare lo sconfinamento» delle imprese commerciali semplici e private che operano «principalmente nel settore funerario» in tali servizi sanitari e ospedalieri come ambulanze di soccorso e/o di trasporto programmabile tra aziende ospedaliere ed elisoccorso … ecc… in convenzione con il SSR e sottoposti a regole più stringenti.
La Consulta dunque ha chiarito che la licenza di esercizio NCC Ambulanza di tipo B viene rilasciata esclusivamente dai comuni, (e non dalla Regione) ai sensi dell’art. 85, comma 3, cod. strada, senza alcuna
limitazione anche a società, oltre che a persone fisiche, e che il conducente delle ambulanze autorizzate
NCC dai Comuni non deve essere iscritto al ruolo istituito presso le CCIAA essendo sufficienti le abilitazioni alla guida per quel tipo di veicoli.
Ovviamente se dette agenzie NCC vogliono anche lavorare nel campo Sanitario Regionale allora devono
osservare il decreto 27 giugno 2018, n. 141, e s.m.i. avente ad oggetto «Regolamento per il rilascio
dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei soggetti privati che svolgono l’attività di trasporto sanitario a mezzo di ambulanza ed elisoccorso, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, lett. s), della Legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e in quel caso, chiarisce la Consulta, non possono esercitare congiuntamente i servizi
funebri.
Infatti la Corte non cancella tutto l’articolo di cui sopra della L.R. Calabrese ma ripristina la libertà di
impresa e di iniziativa concorrenziale e privata e quindi consente il servizio di trasporto in ambulanza, aldilà del campo Sanitario Regionale, così lasciando in vita quella parte di articolo dove però si vieta la presenza delle imprese nel campo Cimiteriale, Ospedaliero e Sanitario a carattere pubblico SSR.
Tanto premesso c’è stata troppa e tanta confusione generata da diversi soggetti che interpretavano, a
convenienza loro, il DCA 141/2018 della Regione Calabria, la quale addirittura “accusava” davanti alla Corte Costituzionale, ingiustamente, la società ricorrente di essere in difetto e di non essere in regola con
l’autorizzazione e l’iscrizione regionale per il servizio Sanitario pubblico, come se la ricorrente facesse
parte integrante del SSR ma senza averne titolo ed autorizzazione, sarebbe stato un vero e proprio
paradosso, ma ecco di seguito la risposta della Consulta:
Alla luce dell’illustrato quadro normativo regionale, la disposizione censurata, «a garanzia dei livelli
essenziali di assistenza e del più generale diritto alla salute dei cittadini», avrebbe semplicemente previsto i requisiti richiesti agli operatori economici, pubblici e privati, al fine di svolgere i servizi di ambulanza e
trasporto sanitario pubblico, perseguendo col DCA 141/2018, al contempo, la finalità di «evitare lo
sconfinamento» delle imprese commerciali che operano «principalmente nel settore funerario» in servizi
sanitari sottoposti a regole più stringenti.
Chiaramente spiega la Corte Costituzionale che il servizio ambulanza privato NCC, ad esempio non necessita di un Direttore Sanitario come imposto per i servizi a carattere pubblico SSR, infatti questa imposizione ai privati che non intendono esercitare nel campo Sanitario SSR sarebbe incostituzionale con uno sconfinamento nell’ordinamento Statale che ha regolato in tutta uniformemente le autorizzazioni per il rilascio degli NCC privati, non a carattere Sanitario Regionale, di serv. ambulanza con le sole e illimitate aut. comunali.
Dunque quant’altro c’è nel DCA 141/2018 o in qualsivoglia altra Legge Sanitaria regionale vecchia e/o
futura può essere solo dedicato al riordino della spesa del SSR e a regolare le autorizzazioni Sanitarie
Regionali.
Infine chiarisce la Consulta, che questa Legge Sanitaria, DCA 141/2018, serve da spartiacque tra le due cose, e cioè NCC privato e NCC a carattere pubblico al fine di «evitare lo sconfinamento» delle imprese
commerciali NCC privati che operano «principalmente anche nel settore funerario» in servizi sanitari
pubblici SSR ovviamente sottoposti a regole più stringenti.
Si aggiunge poi che lo svolgimento dei servizi Ambulanza nel campo Sanitario Pubblico SSR (118 affidato a privato, postazioni Sanitarie affidate a privati, Elisoccorso affidati a privati, e tutti i servizi svolti da privati
nel campo Sanitario Regionale e pagati dal SSR, ecc…) in virtù dei poteri di controllo, gestione e
programmazione spettanti alla Regione ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
può essere svolto «esclusivamente da soggetti privati autorizzati dalla Regione, vedi D.C.A. 141/2018».
La questione di cui sopra infine è giunta dinanzi alla Corte su impulso del TAR Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, condividendo i dubbi di conformità della citata modifica legislativa a determinate norme costituzionali (articoli 117, secondo comma, lettera e), 3 e 41 della Costituzione) sollevati dall’avv.
Annamaria Esposito per conto di una Agenzia Funebre Calabrese.
Rimaniamo in attesa della correzione della Legge Regionale auspicando presto un incontro con i vertici
Regionale al fine di instaurare una proficua collaborazione nell’interesse esclusivo delle imprese Calabresi e dei cittadini tutti.
FunerCalabria
Il Presidente Giuseppe Triolo