Brogli elettorali a Reggio, la sentenza del Tar: 'Ricorso inammissibile'

Brogli elettorali, la sentenza del Tar e le motivazioni

Dopo un’attesa durata più delle 24 ore previste rispetto in un primo momento, è arrivata la sentenza del Tar in relazione al ricorso presentato dal movimento Nuova Italia Unita sui brogli elettorali verificatisi alle ultime comunali reggine.

“Il ricorso è manifestamente inammissibile per i profili che di seguito si andranno ad esaminare”, si legge nella sentenza della sezione staccata.

LA SENTENZA

“…La giurisprudenza ha chiarito che il giudizio amministrativo, anche quello elettorale, è naturalmente indipendente da quello penale e l’esistenza di indagini penali in corso – pur quando, come nel caso di specie, attengano a condotte di rilevante gravità – non vale di per sé a dimostrare l’illegittimità dell’atto amministrativo impugnato dovendo, al riguardo, dimostrarsi se ed in che misura la condotta presuntivamente illecita abbia portato all’adozione di un provvedimento che sarebbe stato diverso per forma e contenuti”.

…Pur essendo indubbia la gravità delle condotte ad oggi contestate agli indagati, non può condividersi, invero, il rilievo secondo cui la gravità dei brogli elettorali emersi in sede di indagini penali fosse tale da comportare la necessaria rinnovazione delle operazioni elettorali comunali.

Non appare a tal fine conducente la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente che attiene alla ben diversa fattispecie in cui, non essendovi corrispondenza tra le schede autenticate, quelle utilizzate per il voto e quelle non utilizzate, non sia possibile risalire alla effettiva volontà popolare.

Nel caso di specie, invece, le doglianze che controparte enuncia, sia pure attraverso il rinvio alle indagini penali in corso, riguardano un numero determinato di schede elettorali che avrebbe imposto la dimostrazione del superamento della prova di resistenza.

Il principio della prova di resistenza nel giudizio elettorale consente, infatti, di ottenere il giusto contemperamento tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violate nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale dovendo escludersi, pertanto, la possibilità di disporre l’annullamento dei voti in contestazione, qualora le illegittimità denunciate al riguardo non abbiano influito in concreto sui risultati elettorali (cfr., ex multis, T.A.R., Firenze, sez. II, sentenza n. 1283 del 24 settembre 2019).

Non rileva a tal fine che non sia possibile risalire alla concreta individuazione delle schede elettorali “falsificate”, trattandosi, comunque, di un numero determinato di 100 voti la cui concreta incidenza sui risultati elettorali avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e puntuale dimostrazione da parte ricorrente.

Né può assumersi a fondamento del preteso travolgimento dell’intera tornata elettorale l’assunto secondo il quale le indagini sono ancora in corso o, ancora, il riferimento ad “altri delitti della stessa specie oggetto di ulteriore accertamento” che renderebbero “l’idea dell’ampiezza e diffusione delle irregolarità che hanno inficiato le operazioni di voto del comune di Reggio Calabria” (cfr. pag. 6 del ricorso per motivi aggiunti).

Una simile affermazione, invero, ben lontana dal poter costituire il presupposto per il travolgimento delle operazioni elettorali a fronte di una contestazione che attiene ai voti di 100 elettori, finisce per mettere ancora più in evidenza l’indeterminatezza e la genericità delle censure sollevate con il ricorso e con i motivi aggiunti e l’intento esplorativo delle stesse, nelle more di eventuali sviluppi delle indagini penali ancora in corso.

Alla luce di quanto osservato il ricorso principale ed i motivi aggiunti sono, pertanto, inammissibili anche per non aver dato atto del superamento della prova di resistenza, ovvero della reale incidenza dei vizi contestati sui risultati elettorali e non sussistendo, altresì, in ragione di quanto sopra dedotto, i presupposti per l’annullamento delle operazioni elettorali nel loro complesso o limitatamente alle sezioni interessate dalle indagini.

In ragione di tutto quanto dedotto, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili”, dispone il Tar nella sentenza.