Calabria zona gialla, cosa cambia e cosa è possibile fare
Cosa sarà possibile fare a partire da domenica 13 dicembre in Calabria con l'istituzione della zona gialla
11 Dicembre 2020 - 23:30 | di Eva Curatola

Venerdì la firma, sabato la pubblicazione e domenica l’entrata in vigore. Questo è l’iter che ha portato la Calabria prima in zona rossa, poi in quella arancione ed ora, finalmente in zona gialla.
La notizia era nell’aria già da un po’ ma adesso è diventata ufficiale con l’annuncio del Ministro Roberto Speranza. Cambiano colore anche la Lombardia, che ha seguito la stesso percorso della Calabria, il Piemonte e la Basilicata.
Cosa cambia in zona gialla
Spostamenti
- spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune e tra Comuni diversi, tranne che tra le 22 e le 5 del mattino, quando è in vigore il «coprifuoco». Per spostarsi nelle ore notturne occorrono ragioni specifiche (quelle consentite sono lavoro, salute o necessità e urgenza) da certificare con un modulo;
- spostarsi liberamente al di fuori della Regione e andare in un’altra Regione in zona gialla (tranne, come nel caso sopra, tra le 22 e le 5 del mattino). Per spostarsi in una regione in zona arancione o rossa occorrono ragioni specifiche (lavoro, salute, necessità e urgenza) e il modulo di autocertificazione.
Visite ai congiunti
andare da amici e parenti: il Dpcm non prevede un divieto specifico, ma la raccomandazione è quella di continuare a non andare a visitare persone non conviventi.
Bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Musei e luoghi di cultura
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso.
