Caso prof. De Lio, la docente reggina: ‘Tutta la verità. Io vittima sacrificale’
"Le misteriose sparizioni della carriera da fascicolo personale, stato matricolare e Ragioneria di Stato"
22 Luglio 2023 - 20:01 | di Redazione

Con il terzo comunicato prosegue la narrazione della vicenda della professoressa De Lio. Nel suo introdurre “la novità” delle assenze in appello, il Miur utilizza circostanze “ad effetto”, strategia impiegata da chi ha necessità di ricorrere all’enfasi per distogliere dal contenuto.
Il contenuto, difatti, è del tutto diverso dalla falsa prospettazione della “narrativa ufficiale” che ha fatto il giro del mondo. Il Miur veneto ha mentito sapendo di mentire mentre, invero, le assenze della docente nel corso dei 24 anni di attività a tempo indeterminato sono state del tutto fisiologiche e secondo quanto previsto dal CCNL.
L’assurda prospettazione del Miur, incredibile a qualsiasi persona sia dotata di buon senso, è stata accolta dalla Corte d’appello di Venezia e da qui è passata de plano ai giudici di Cassazione i quali hanno avuto tutto subito così talmente chiaro da ritenere di poter andare a
sentenza dopo appena un anno dalla presentazione del ricorso. Un solo anno.
Non è un caso che è proprio sul tema delle “assenze” che la prof. De Lio sia stata offerta dal Miur ed altri quale vittima sacrificale alla stampa e ai social, agitatori compresi, che hanno completato l’opera della sua voluta “distruzione” pubblica e privata. Un tema che tanto ha fatto godere la peggiore stampa e che ha sbeffeggiato e leso l’immagine della nostra repubblica all’estero.
Vale la pena di sottolineare che la Cassazione, nel prospetto della sentenza ha riportato quale oggetto “personale docente – dispensa per incapacità didattica” mentre poi – astenendosi dall’argomentare secondo le regole della logica classica e secondo l’esigenza del diritto cosa sia nella sua stessa essenza l’invocata “incapacità didattica” nei riguardi del caso di specie – nel corpo del testo ha impiegato la parola “destituzione” che confligge gravemente con l’oggetto della sentenza e che tanta eccitazione ha prodotto nel popolino ed ha rilasciato uno scritto ove si mescolano l’impossibile assenza di 20 anni con le risibili mancanza dei libri di testo, estemporaneità delle lezioni, voti dati in modo occasionale e casuale.
Si tratta di tutto quanto scritto dal Miur, in cui consisterebbe “l’inettitudine permanente e assoluta” della docente, accolto dai giudici d’appello di Venezia ma mai sottoposto a verifica in sede giudiziaria e dunque mai confermato o smentito da alcun testimone. E, difatti, nel corso di tutto l’iter giudiziario non sono stati escussi né gli autoreferenziali testimoni del Miur ovvero il dirigente scolastico e le due ispettrici venete di cui una dirigente tecnico (chissà come mai non figuravano fra i testimoni i genitori degli alunni e gli alunni stessi!) né le due categorie di testimoni indicati dalla difesa della docente.
La professoressa De Lio aveva indicato testimoni autorevoli, attendibili e degni di fede – che avevano rilasciato dichiarazioni scritte ed allegate agli atti (quindi conosciute dal Miur) sulle sue grandi capacità relazionali e didattiche e sulla sua condotta in servizio – ossia due ex dirigenti scolastici in diverse sedi, un ex alunno e suo padre capozona distrettuale della Dia la direzione antimafia, un altro suo ex alunno e sua madre dirigente di alto livello di un’azienda sanitaria, un ex alunno di Chioggia e la madre.
Questi ultimi due, i testimoni più recenti dell’attività docente della prof. De Lio, hanno scritto della valorizzazione del merito da parte della professoressa che si era “spesa” per sostenere con il massimo dei voti il ragazzo, particolarmente diligente e che mai aveva ricevuto
giusto riconoscimento nel corso dei suoi quattro anni di liceo prima dell’arrivo, nell’ultimo anno scolastico, della professoressa De Lio.
La circostanza delle elevate competenze nella valutazione dei discenti insieme al “coraggio” della docente, che aveva appena assunto servizio alla sede di Chioggia, di andare contro una consolidata e potente corrente che l’allievo in questione aveva dovuto “risalire” con le sue sole forze per i precedenti quattro lunghi anni sono da leggere congiuntamente all’esito della successiva carriera dello studente di cui lo stesso offre testimonianza: iscrittosi in Giurisprudenza è entrato per concorso nella prestigiosa Scuola Galileiana di Studi Superiori, alla quale si accede e si permane esclusivamente per merito, si è laureato con il massimo dei voti e la lode, terminato questo percorso si è iscritto e si è laureato sempre cum laude presso la LUISS in Economia e Finanza.
Questi sono i voti dati “a caso” dalla prof. De Lio e la sua asserita “incapacità” di valutazione degli allievi come rilevata dalle ispettrici!
Fra le ispettrici, è interessante sottolinearlo, il dirigente tecnico è la stessa che nel corso del colloquio con la prof. De Lio – costretta con invito scritto a presentarsi senza patrocinatore legale e sindacale in barbara violazione dei diritti del lavoratore – contesta alla docente di aver messo il voto 4 ad una ragazza “solamente” per le “impuntature”, per la sintassi, come da registrazione audio compiuta dalla prof. De
Lio e come da link seguente https://alleyoop.ilsole24ore.com/2017/10/30/coraggio-ragazzi-che-avanti-ce-posto/
E, insomma, per il Miur veneto, una sintassi corretta in filosofia è cosa superflua ed irrilevante e le “impuntature” lo sono più che mai. Da notare che questo episodio a suo tempo contestato dal dirigente tecnico alla prof. De Lio smentisce Francesca B, una sgallettata prezzolata di ex alunna “che preferisce restare anonima” come riporta la stampa scandalistica che le ha dato voce (è giornalismo dare voce ad un’anonima che diffama?), e che ha avuto il suo momento di gloria rilasciando ai giornali la dichiarazione che la docente metteva voti alti per comprare la complicità degli alunni.
Oltre che persone degne di stima e rispetto, la difesa della prof. De Lio aveva citato anche tutta la pletora di suoi detrattori, studenti e genitori che nei mesi di luglio ed agosto (sic) 2015 avevano protestato contro la docente, nella consapevolezza che confermare quanto di falso già detto e scritto sulla prof. De Lio davanti ad un magistrato avrebbe costituito una falsa testimonianza in giudizio.
Ebbene nessun testimone è stato chiamato a giurare di dire la verità sulla prof. De Lio ed il “processo” in appello e in cassazione, lungi dall’avere le garanzie dovute in uno stato di diritto si è sostanziato in una cosiddetta “decisione da governo bulgaro”.
Se per il primo grado le ragioni della mancata escussione risiedono nel fatto che il giudice comprese con chiarezza il contesto e l’atmosfera in
cui si svolsero i fatti, in corte d’appello la mancata escussione dei testimoni risulta incomprensibile nonché circostanza degna di puntuale attenzione nei riguardi di chi se ne è reso responsabile giacché una delle ragioni indicate dal Miur nel suo ricorso fu proprio la mancata escussione dei testimoni nel primo grado.
Riassumendo: il Miur presenta un appello irricevibile per numerose ragioni, fra le motivazioni esplicita la mancata escussione dei testimoni, la corte d’appello di Venezia accoglie il ricorso del Miur pur essendo questo irricevibile ma ignora una delle motivazioni per le quali lo stesso ricorso è stato proposto ma non escute alcun testimone.
Dall’analisi dei numeri, fisiologici si ripete, e dalle ragioni delle assenze della prof. De Lio crollerà il castello ad arte costruito delle “assenze di 20 anni su 24 di servizio” come crolla, questione di tempo, ogni menzogna.
La docente De Lio dopo il servizio preruolo e a seguito di ben sei abilitazioni all’insegnamento nella scuola superiore ed una nell’Accademia Nazionale di Danza tutte conseguite per concorsi ordinari per esami e per titoli, ha prestato quattordici anni di servizio in Calabria, nove nella scuola secondaria di primo grado e cinque nella scuola secondaria di secondo grado.
Ebbene, nello “stato matricolare” nonché nel fascicolo personale della docente prodotto dal Miur veneto in giudizio su ordine del magistrato di prime cure, misteriosamente nulla si rintraccia in merito alle assenze ed all’attività svolta in quattordici anni di servizio.
Il mistero si infittisce: è di due giorni fa la notizia che la ragioniera dello Stato di Reggio Calabria, alla richiesta della prof. De Lio di acquisire la documentazione relativa al proprio servizio ha risposto “la S.V. non ha mai prestato servizio in questa provincia” e che “la competenza in merito a quanto richiesto è della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia”: quattordici anni di ruolo ed il preruolo sono misteriosamente scomparsi anche dal database della Ragioneria della provincia di competenza però su tali atti inesistenti viene invocata la “competenza” della sede di Venezia ossia la stessa che è stata l’esecutore materiale della espulsione della docente dal sistema stipendiale e che, non riuscendo ad eseguire l’operazione in alcun modo previsto dalla legge, ha fatto ricorso alla falsa motivazione della “destituzione”. Tutto chiaro? Si, ma soltanto per il teatro dell’assurdo. O forse una “logica” c’è come c’è chi la accerterà!
Ritorniamo a Chioggia al tempo dei fatti: nel corso dell’ispezione, come da verbali, il fascicolo della docente è stato dichiarato dalle ispettrici del Miur veneto ora come “completo” ora come “incompleto”, secondo l’aggiustamento di “tiro” dell’impianto accusatorio, sempre traballante
perché totalmente inveridico.
A subire le “attenzioni” del Miur veneto fu la parte di fascicolo proveniente dalla Calabria definitivamente dato per “assente” senza che, come risulta in atti, il Miur veneto dopo aver “scoperto” le mancanze avesse avanzato richieste alle scuole calabresi per ricostruire il percorso lavorativo della prof. De Lio.
Tali gravissime circostanze sono state messe in evidenza dalla difesa della docente negli attiprodotti, nessun magistrato pertanto poteva “non sapere”. La difesa, fra l’altro, aveva allegato dettagliatissime prove documentali di tutte le importanti attività svolte dalla prof. De Lio nelle sedi di insegnamento calabresi, attività di grande rilievo nazionale coordinate da dirigenti tecnici del Miur nazionale, che avevano comportato importanti emolumenti aggiuntivi regolarmente registrati e che, dunque, non costituivano quisquilie tali da poter essere omesse dal fascicolo personale.
Un’altra “assenza” era stata invocata dal personale del Miur veneto, ossia quella di tre anni di servizio a Rovigo ma il “disguido” fu presto smascherato dalla difesa della docente. Negli atti ispettivi alla data 29 agosto 2016 si legge della mancanza del fascicolo di Rovigo.
Quando la difesa venne a conoscenza della circostanza provvide a richiedere il fascicolo direttamente al competente Ufficio scolastico provinciale scoprendo che lo stesso era stato richiesto dal dirigente scolastico di Chioggia nel lontano mese di febbraio 2016 con “urgenza” e a lui immediatamente trasmesso.
Sebbene, dunque, giacesse alla sede di Chioggia da sei lunghi mesi, il fascicolo era stato dato come “mancante” e fece sua improvvisa “apparizione” nell’ottobre 2017 quando il dirigente di Chioggia fu notiziato della richiesta di acquisizione avanzata dalla prof. De Lio.
Vi sono in quel fascicolo le prove dell’attività della docente in un altro periodo che, oltre quello della Calabria, era stato particolarmente fecondo e sereno per la vita professionale della prof. De Lio che in quel tempo, come fra l’altro si legge in una dichiarazione dei servizi svolti rilasciata dal dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, era stata impegnata in un importante progetto di rete, come supporto alle attività di miglioramento del servizio posta in essere secondo il modello CAF, nell’approntamento di questionari (fra i titoli della docente era una laurea in scienze e tecniche psicologiche) di gradimento sulle attività di formazione, in un progetto su Psicologia e musica presso la scuola media del Conservatorio, ove aveva potuto coniugare le sue diverse, certificate ed elevate competenze, frutto dei suoi lunghi studi e della sua poliedrica formazione che aveva messo al servizio dell’amministrazione, sempre restando nel ruolo docente.
Gli stessi studi e formazione qualche anno più tardi vilmente deprecati e derisi dai suoi accusatori del Miur, dirigente scolastico, ispettrici, avvocato dello Stato, come caratterizzati da “discontinuità e incoerenza”, conseguiti “per assentarsi dal servizio” che “palesano una generale inconcludenza anche per la loro totale mancanza di attinenza con le materie che avrebbe dovuto insegnare”.
Questo era il Miur veneto, al tempo dei fatti occorsi alla prof. De Lio guidato dalla signora Daniela Beltrame, soggetto già conosciuto alla sede di Trieste. Si legge nel ricorso introduttivo della prof. De Lio al giudice del lavoro di Venezia che “Durante gli anni trascorsi in assegnazione provvisoria in forma riservata presso scuole della provincia di Trieste, la ricorrente si trovava costretta a segnalare ripetutamente l’operato dell’amministrazione sulle modalità con le quali veniva gestita la sua posizione riservata, fino a richiedere che venisse disposta un’ispezione ministeriale nei confronti della dott. Beltrame, all’epoca direttrice dell’USR Friuli V.G.”.
Ed infatti, quando nel 2006 la prof. De Lio venne trasferita dalla Calabria a Dolo e l’anno successivo a Chioggia, in queste sedi non mise mai piede in quanto, pur essendo titolare di cattedra, era destinataria di provvedimento di assegnazione provvisoria “riservato” ossia con l’apposizione del più basso grado dei segreti di Stato, per gravi motivi di sicurezza richiesto dalla Guardia di Finanza e disposto direttamente a firma del Ministro dell’Istruzione pro tempore in altre province.
La prima provincia fu Trieste dove la docente fu sottoposta al pericolo di essere rintracciata attraverso la pubblicazione del nome sul sito degli istituti, a rischio della sua persona dunque, a causa dell’assegnazione su classi e, difatti, come si legge nel ricorso della prof. De Lio, la situazione avrebbe imposto una tutela che alla docente fu negata in quanto“ in considerazione della particolare condizione di riservatezza la quale avrebbe imposto l’assegnazione su sede (su progetto con orario di cattedra, come fu poi disposto a Rovigo) come esplicitamente indicato e previsto dal dispositivo annuale del competente Ufficio Principale di Sicurezza del MIUR, e non su scuola come annualmente disposto dalla dott. Beltrame”, conclude la nota.
