Coronavirus, divieto d’accesso pedonale al Porto di Reggio
Chi non osserverà le norme stabilite sarà punito
19 Marzo 2020 - 13:41 | Comunicato

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:
VISTO: il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO: il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante “Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale” che estende le misure fissate dall’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tuttto il territorio nazionale;
VISTO: il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”, in base ai quali si rende necessario evitare ogni spostamento dellepersone fisiche su detto territorio;
VISTA: la propria Ordinanza n. 49/2013 in data 31.07.2013;
VISTA: l’Ordinanza Dirigenziale n. 1 del 14.03.2020 della città metropolitana di Reggio Calabria “Disposizione di chiusura temporanea dei parchi pubblici dotati recinzione cancelli per motivi di sicurezza di sicurezza pubblica; RITENUTO: necessario dover provvedere ad adottare specifiche misure di prevenzione finalizzate ad evitare assembramenti di persone al fine di limitare le situazioni possibile contagio;
VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima.
O R D I N A
Articolo 1 – (Divieto di accesso pedonale in porto alle persone non autorizzate) Dalla data odierna e fino al termine dello stato di emergenza epideomiologica da COVID-19, a parziale modifica dell’art. 2 dell’ordinanza n. 49/2013 citata in premessa, ai pedoni non autorizzati con specifico provvedimento della Capitaneria di porto, e’ vietato l’ingresso, il transito e la sosta nel porto di Reggio Calabria.
Articolo 2 – (Sanzioni) Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, è punito, a seconda dell’infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del codice della navigazione.
Articolo 3 – (Pubblicità) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza e viene pubblicata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché l’inserimento alla pagina “ordinanze” del sito web www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria
