Elezioni amministrative, a Melito P.S. c'è un solo candidato sindaco

L’Arch. Salvatore Orlando è il solo candidato a Sindaco, occorre adesso raggiungere, per la validità delle elezioni, il Quorum previsto

Nelle prossime elezioni comunali che si terranno giorno 3 e 4 ottobre 2021, nel Comune di Melito di Posto Salvo (Censimento 2011 Popolazione Legale 11.115 – Elettori 9.888), è stata presentata la sola Lista civica “RISORGIMELITO” con candidato a Sindaco: l’Arch. Salvatore Orlando ed i 16 candidati alla carica di Consigliere Comunale.

Lista “RISORGIMELITO”

Candidato a Sindaco Salvatore ORLANDO, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 02/12/1950.

Candidati alla carica di Consigliere Comunale:

1) – David BARILLA, Melito di Porto Salvo (RC) 10/10/1975, 2) – Francesco BENEDETTO, Melito di Porto Salvo 16/11/1958, 3) – Gabriella CAMPAGNA, Melito di Porto Salvo (RC) 01/12/1977, 4) – Daniela DEMETRIO, Reggio di Calabria (RC) 06/11/1981, 5) – Luciana FAMILIARI, Melito di Porto Salvo (RC) 04/11/1963, 6) – Silvia FOTI, Reggio Calabria 01/02/1982, 7) – Angelo GURNARI, Melito di Porto Salvo (RC) 02/04/1960, 8) – Antonina IARIA, Milano (MI) il 28/03/1976, 9) – Silvio MALASPINA, Melito di Porto Salvo (RC) 10/02/1973, 10) – Manuela MINNITI, Melito di Porto Salvo (RC).. 07.06.1982, 11) – Francesco PIZZI, Melito di Porto Salvo (RC) 23/08/1986, 12) – Pasquale PIZZI, Melito di Porto Salvo (RC) 18/11/1976, 13) – Francesco ROMEO, Melito di Porto Salvo (RC) 06/11/1990, 14) – Domenico SCAMBIA, Melito di Porto Salvo (RC) il 23/10/1954 15) – Mario SIVIGLIA, Melito di Porto Salvo (RC) 25/09/1979 16) – Antonino VADALA’, San Lorenzo (RC) 1947.

Nelle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ove sia presente una sola lista, al decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, nel corso di conversione in LEGGE 3 maggio 2021, n. 58, all’articolo 2: dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: 1-bis e 1-ter, che operano in deroga alla normativa vigente, solo per l’anno 2021.

«1-bis. Per l’anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all’interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione e’ nulla».

«1-ter. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all’interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 71, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto»; alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».