Piazza del Popolo, colpo di scena. Il Tar dà ragione ai commercianti: “Delibera illegittima”

Il TAR annulla la sospensione del mercato di Piazza del Popolo, amministrazione Falcomatà sconfessata.

piazza del popolo

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso di numerosi commercianti contro la delibera della Giunta comunale (n. 3 del 13 gennaio 2025) che sospendeva l’attività del mercato di Piazza del Popolo fino al 30 giugno 2025.

Con la sentenza n. 142/2025, i giudici hanno dichiarato illegittimo l’atto della Giunta, sostenendo che la decisione rientra tra le competenze del Consiglio comunale e non può essere assunta in via autonoma dall’organo esecutivo.

Il TAR ha chiarito che l’atto della Giunta comunale configura un’invasione di campo nelle prerogative del Consiglio comunale, unico organo competente in materia di pianificazione e riordino delle attività mercatali.

Secondo i giudici, la sospensione temporanea del mercato per un periodo così esteso – giustificata dal Comune con l’attesa delle linee guida ministeriali in tema di concorrenza e dalla volontà di contrastare l’abusivismo – assume di fatto valore programmatorio e di riorganizzazione dell’intero sistema dei mercati pubblici.

In particolare, il TAR ha evidenziato che la decisione ha inciso direttamente sulla struttura organizzativa del mercato di Piazza del Popolo, l’unico a svolgersi quotidianamente nel territorio comunale. La sua chiusura ha compromesso la possibilità, per i titolari di autorizzazioni di tipo “B”, di accedere ai posteggi liberi attraverso la cosiddetta “spunta”, diritto garantito dalla normativa regionale e regolamentato a livello comunale.

La mancata attivazione di tale procedura, secondo il Collegio giudicante, non è una facoltà discrezionale dell’amministrazione, bensì un obbligo funzionale alla tutela dell’interesse pubblico e della libera iniziativa economica.

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I commercianti ricorrenti avevano lamentato, tra le varie censure, l’eccesso di potere, la violazione di legge e l’assenza di motivazione valida nel provvedimento impugnato. Il TAR ha accolto il ricorso sul punto della “incompetenza” della Giunta e ha annullato la delibera limitatamente alla parte riguardante la sospensione dell’attività mercatale.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per quattro ricorrenti privi di titoli validi, ma accolto per tutti gli altri. Il Comune di Reggio Calabria è stato condannato a rimborsare metà delle spese processuali, pari a 1.000 euro più accessori.

Una decisione che restituisce voce e dignità agli operatori del mercato cittadino e riafferma l’importanza del rispetto delle competenze istituzionali. Una sentenza che di fatto sconfessa l’operato dell’amministrazione Falcomatà, operato secondo i giudici illegittimo. Si riapre quindi una vicenda che negli ultimi mesi non ha praticamente mai smesso di fare discutere.

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