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Caso Messina: arrivano le motivazioni del ricorso presentato dalla Reggina ritenuto inammissibile

La società Amaranto ha già annunciato che farà ricorso in Corte Federale d Appello


A distanza di qualche settimana sono arrivate le motivazioni del ricorso presentato dalla Reggina su iscrizione e tesseramenti del Messina e ritenuto inammissibile

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Reggina contro l’ACR Messina 1900 SSD a RL, Davis Justin Leigh e altri soggetti coinvolti nella vicenda legata al titolo sportivo e ai tesseramenti del club peloritano. La decisione, n. 251/TFNSD-2025-2026, è stata depositata il 21 maggio 2026.

Il ricorso della Reggina

La società amaranto aveva chiesto al Tribunale l’accertamento di presunti illeciti disciplinari legati alla fase di iscrizione al campionato di Serie D, Girone I, e al tesseramento dei calciatori dell’ACR Messina 1900.

Al centro della contestazione, secondo quanto riportato nella decisione, vi erano il trasferimento del titolo sportivo, il parco tesserati e alcuni atti compiuti nella fase successiva alla liquidazione giudiziale della precedente società messinese.

La Reggina sosteneva di avere un interesse diretto, concreto e attuale, anche alla luce della classifica finale del girone. Nel ricorso veniva chiesta anche l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Le posizioni delle altre società

Nel procedimento si sono costituite diverse società, tra cui ACR Messina, Enna Calcio, Città di Acireale, Sancataldese e Savoia.

Le difese hanno contestato, a vario titolo, l’ammissibilità del ricorso e la possibilità di usare il procedimento disciplinare per ottenere effetti sulla classifica o sui risultati sportivi già omologati.

La decisione del Tribunale

Il TFN non è entrato nel merito delle contestazioni sollevate dalla Reggina.

Il punto centrale della decisione riguarda la natura del procedimento. Secondo il Tribunale, il sistema della giustizia sportiva prevede un doppio binario: da una parte le controversie sportive legate a gare, risultati e classifiche; dall’altra i procedimenti disciplinari, che passano attraverso l’iniziativa della Procura federale.

Nel caso in esame, per il Collegio, non risultava pendente un procedimento disciplinare promosso dalla Procura federale. Inoltre, le questioni relative a iscrizione al campionato e tesseramenti avrebbero dovuto essere impugnate nei termini previsti.

Nessun effetto sulla classifica

La pronuncia, quindi, chiude il ricorso sul piano dell’ammissibilità. Non viene accertata alcuna responsabilità disciplinare e non vengono disposte modifiche alla classifica.

Nel dispositivo finale, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha dichiarato “inammissibile il ricorso”, compensando le spese tra le parti.

IL DOCUMENTO

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