Reggio, niente botti a Capodanno: la nuova ordinanza del sindaco Falcomatà

Vietata anche la vendita dal 21 dicembre al 7 gennaio. L'ordinanza per la città di Reggio Calabria

Nell’approssimarsi delle feste di Capodanno è diffusa la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in particolare nella notte di capodanno, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti e successivi.

Di certo nel 2020 non saranno in molti quelli che avranno voglia di festeggiare, seppur la fine di questo anno difficile, sotto ogni punto di vista, e l’arrivo imminente del vaccino dovrebbero in qualche modo rallegrare.

A prescindere dalle disposizioni del Governo, che nelle prossime ore dovrebbe varare un nuovo Dpcm Natale, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha deciso di interdire l’utilizzo dei botti per tutta la durata delle festività natalizie.

L’ordinanza di Natale contro i botti

Corso Garibaldi Natale

“Tale pratica è spesso causa di danni e lesioni alle persone, anche gravissimi, provocati dall’uso improprio o dal malfunzionamento di tali ordigni, danni fisici che possono colpire sia chi maneggia tali strumenti, sia chi possa venirne accidentalmente colpito.

Tale pratica, a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, provoca, altresì, effetti traumatici agli animali d’affezione che, per effetto del panico da rumore, possono impazzire e riportare gravi conseguenze cardiache, oltre che costituire pericolo anche per l’ambiente e le persone che li circondano.

I fuochi d’artificio provocano, inoltre, un vertiginoso aumento delle polveri sottili, come le polveri di stronzio, bario, rame, alluminio, titanio e ferro, tutte sostanze dannose per la salute, soprattutto dei bambini.

In conseguenza delle suddette pratiche, si possono, altresì, verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato ed all’ambiente naturale“.

Queste le motivazioni in cui trova applicazione la nuova ordinanza per la città di Reggio Calabria, che raccomanda:

  • di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e mai da venditori ambulanti;
  • di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente provvisti della marcatura CE, che rechino una etichetta regolamentare e completa di tutte le indicazioni stabilite dalla legge, ossia, oltre alla marcatura CE, il nome del prodotto, la ditta produttrice, il Paese di produzione e l’importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive (tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente), una descrizione chiara e completa delle modalità d’uso e l’indicazione delle limitazioni alla vendita in relazione all’età dell’acquirente ai sensi dell’art. 5 del D.L. 58/2010 (la “Cat.1” (o F1) deve essere ceduta ai maggiori di anni 14 mentre la “Cat. 2” (o F2) deve essere ceduta ai maggiori di anni 18), avvisandosi che i prodotti privi di un’etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi “fuochi proibiti”, non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento, con evidente pericolosità per chi li utilizza e per l’ambiente circostante;
  • di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
  • agli esercenti l’osservanza delle limitazioni alla vendita ai minori di anni 14 e di anni 18 secondo quanto previsto dal citato art. 5 del D.L. 58/2010, nonché l’osservanza di tutte le altre prescrizioni di legge;

Ordina

a partire dalle ore 12.00 del 21 dicembre 2020 e sino alle ore 7.00 del 7 gennaio 2021:

  • il divieto di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria IV e V del TULPS compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo raudo o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose.
  • Il divieto di utilizzare, lanciare, sparare e accendere, ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”, gruppi D ed E (ad eccezione di eventuali spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58), nel raggio di 50 metri dai seguenti luoghi pubblici:

aree a verde e parchi pubblici; Chiese in occasione delle Sante Messe di Natale e Capodanno; Corso Vittorio Emanuele III; Lungomare Falcomatà; Corso Garibaldi; Piazza Duomo; Piazza Italia; Piazza Castello; Piazza De Nava; Piazza Camagna; Piazza San Giorgio; Piazza Genoese; Piazza Garibaldi; Piazza Indipendenza.

  • Il divieto assoluto di qualsiasi manipolazione dei prodotti in argomento (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti.
  • L’intensificazione da parte degli agenti della Polizia Municipale dei controlli ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei divieti disposti con la presente ordinanza.