Il Tar boccia (di nuovo) Spirlì. Scuole riaperte in Calabria

Il Tar sospende l'ordinanza di chiusura delle scuole accogliendo, nuovamente, il ricorso dei genitori

Il Tar della Calabria ha sospeso con decreto del presidente del Tribunale Giancarlo Pennetti l’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì che disponeva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, esclusi gli asili nido, per l’aggravamento della situazione epidemiologica.

Il Tar boccia l’ordinanza di Spirlì

Come previsto, dallo stesso Presidente Spirlì, anche questa volta alcuni genitori hanno presentato ricorso al Tar in seguito all’ordinanza di chiusura delle scuole. Le famiglie rappresentate dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti hanno ottenuto il parere favorevole del Tribunale.

“Non si rinviene nell’ordinanza impugnata – si legge nel decreto – una specifica istruttoria volta a stabilire se, quali e quanti contagi abbiano in concreto interessato le scuole calabresi a prescindere dagli interventi sindacali posti in essere su base locale con sospensione delle attività didattiche in presenza “in molti comuni” nonché quali siano stati gli effetti dei contenimenti rilevati dall’ordinaria applicazione dei protocolli Covid della scuola (quarantena della classe con o senza propagazione dei contagi); -conseguentemente, va rilevato, così come evidenziato in ricorso, che:

il trend di aumento dei contagi in Calabria è al momento considerevolmente inferiore rispetto a quello nazionale riferito alla medesima settimana sopraindicata e pertanto non costituisce dato sopravvenuto rispetto alle valutazioni di cui al DPCM mentre il fatto che in alcuni specifici territori (province di Vibo Valentia e Reggio
Calabria) la proporzione di nuovi casi sia il doppio della media regionale (comunque sempre lontana dalla media nazionale), a tutto voler concedere potrebbe giustificare al più interventi mirati su comuni di quelle aree e non la chiusura dell’intero sistema di istruzione calabrese

l’incremento di posti letto COVID e quelli di terapia intensiva occupati resta comunque sotto la soglia di allerta rispetto al rischio saturazione per quanto nello stesso atto impugnato dichiarato;il coefficiente del 9,1% di prevalenza (studio VOC202012/01) delle varianti sul territorio regionale calabrese alla data del 18/2/21, richiamato nell’atto impugnato, è -su scala nazionale- il più basso in assoluto; il report di monitoraggio n.42 dell’I.S.S. richiamato nell’atto impugnato per via della classificazione complessiva di rischio “moderata con alta probabilità di progressione” (peggiorativa rispetto a quella del report precedente) da solo non sembra poter giustificare l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata atteso che trattasi comunque di situazione comune a non poche altre regioni e che saranno a breve verificabili sul successivo report dell’ISS”.

Il commento degli avvocati

Gli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, sul ricorso, hanno affermato:

“Esprimiamo compiacimento e soddisfazione per il decreto cautelare che S.E. il Presidente del T.A.R. Calabria –  ha emesso stamane con cui ha disposto la riapertura delle scuole sul ricorso da noi proposto nell’interesse di numerosi genitori preoccupati della crescita psico-fisica e culturale dei loro figli.

Abbiamo sostenuto e sosteniamo che la scuola è un diritto e non un optional e che tale diritto è solennemente esaltato nella nostra Carta Costituzionale e ciò proprio al fine di permettere ai nostri ragazzi di avere un’educazione adeguata per la crescita dell’intera società”.