Reggio, ‘Diritto all’alloggio calpestato anche per gli assegnatari’: le associazioni contro il Comune

Un mondo di mondi e ANCADIC denunciano irregolarità nel contratto ERP: "Il modello comunale non rispetta la LR 32/1996: rischio di impugnazioni"

Case alloggi popolari

“Il diritto alla casa a Reggio Calabria viene calpestato anche per gli assegnatari.

Negli ultimi anni, il Comune non ha provveduto alla stipula del contratto di locazione con le poche famiglie a cui l’Ente ha assegnato un alloggio ERP comunale. Solo pochi giorni fa, la Giunta comunale (Delibera n. 219 del 14 ottobre 2025) ha approvato un modello di contratto da adottare, ma questo schema dovrà essere approvato dalla Regione Calabria“.

A lanciare l’allarme, in una nota stampa, le associazioni “Un mondo di mondi” e ANCADIC, attraverso i rispettivi presidenti, Giacomo Marino e Francesco Nucara.

Il quadro normativo

“Infatti, la Legge regionale n. 32 del 1996 e successive modifiche, che disciplina il settore degli alloggi ERP, all’articolo 29, comma 2, stabilisce che il modello di contratto di locazione per gli alloggi ERP venga approvato dalla Giunta regionale e non da quella comunale.

Il testo di legge recita chiaramente:
“Il contratto tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge…”

Questa disposizione è richiamata anche dall’articolo 16 del Regolamento comunale per l’emergenza abitativa, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 1 del 25 gennaio 2018, che stabilisce:
“Per tutti gli alloggi ove valga l’applicazione della LR 32/1996, si assumerà a riferimento lo schema di contratto-tipo approvato dalla Regione Calabria.”

Alla luce di ciò, ci si chiede se il modello di contratto approvato dalla Giunta comunale possa avere valore legale. Molto probabilmente, non ce l’ha“.

Le criticità del modello comunale

“Il modello approvato non solo viola l’articolo 29 della LR 32/1996 perché emanato dall’ente sbagliato, ma presenta anche contenuti difformi da quanto previsto dalla legge regionale.

La violazione più grave è che il contratto prevede solo i doveri dell’assegnatario, ignorando completamente i suoi diritti, e di conseguenza i doveri del Comune.

L’articolo 29 della legge regionale dispone infatti che il contratto “dovrà contenere: 1) l’indicazione dei diritti e dei doveri circa l’uso dell’alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario.”

Alloggio e abitabilità

Il modello comunale, all’articolo 3, prevede che “L’assegnatario prende in consegna l’appartamento nello stato di fatto e di diritto in cui si trova…” Ciò esclude il diritto dell’assegnatario a ricevere un alloggio in condizioni di piena abitabilità, come previsto dalla legge.

L’articolo 29 della LR 32/1996 tutela invece questo diritto, stabilendo che il contratto deve riportare:
“7) l’indicazione dello stato e delle condizioni reali dell’alloggio, mediante apposita perizia redatta da un tecnico dell’Ente gestore; 8) l’indicazione della spesa eventualmente necessaria per il ripristino dell’alloggio nonché l’impegno da parte dell’Ente gestore a detrarre tale spesa, se sostenuta dall’assegnatario, dal canone di locazione”.

Manutenzione e oneri economici

All’articolo 4, il modello comunale stabilisce che l’assegnatario deve provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria, come previsto dagli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile.
Tuttavia, non viene menzionato il diritto dell’assegnatario a ottenere la manutenzione straordinaria da parte del Comune, nel rispetto dell’articolo 1005 del Codice Civile.

Una mancanza che rispecchia una realtà purtroppo nota: il Comune spesso non garantisce la manutenzione straordinaria degli alloggi, compromettendo la qualità della vita delle famiglie assegnatarie”.

Il deposito cauzionale e la morosità

“All’articolo 8, il modello di contratto introduce un “deposito di garanzia” pari a due mensilità, ma questo non è previsto dalla Legge regionale 32/1996 e quindi non può essere applicato.

Per la morosità superiore a sei mesi, l’articolo 6 prevede la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 40 e 51 della LR 32/1996. Tuttavia, non viene citato il diritto dell’assegnatario in stato di bisogno di accedere al Fondo sociale (articoli 49 e 50 della stessa legge).

Il modello ignora inoltre il diritto alla mobilità abitativa (artt. 42–45 LR 32/1996), che rappresenta una garanzia fondamentale quando l’alloggio non è più idoneo”.

Riferimenti normativi errati

“Nel testo del contratto viene più volte citata la Legge n. 392 del 27 luglio 1978, ma questa norma è stata abrogata dal 30 dicembre 1998 con l’entrata in vigore della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998.

Un errore normativo che mina ulteriormente la legittimità del modello comunale“.

Le richieste e le possibili azioni

“Alla luce di queste gravi irregolarità, la Giunta comunale dovrebbe abrogare la Delibera n. 219 del 14 ottobre 2025, con il relativo modello di contratto, e applicare quello già approvato dalla Giunta Regionale, o eventualmente sollecitare la nuova Giunta regionale ad aggiornarlo.

Nel caso in cui il Comune si ostinasse ad applicare il proprio modello, gli assegnatari potrebbero impugnare l’atto, basandosi sulle violazioni e difformità sopra elencate”.