Reggio Calabria, rimborso TARI: cos'è e come funziona

Tutte le info per presentare l'istanza in autotutela agli uffici comunali relativa alla decurtazione della TARI. L'avvocato Arena ci spiega come presentarla

Rimborso TARI si, rimborso TARI no.

In queste ultime ore, corre veloce sui telefonini dei reggini, sul filo di WhatsApp, un file con oggetto ‘Istanza di rimborso 50% TARI‘ che sta allarmando i cittadini, frettolosi di voler compilare ed inviare il documento al fine di ottenere la restituzione dei soldi.

IL DOCUMENTO ‘ISTANZA – RIMBORSO – TARI’

Nell’istanza che circola in formato pdf, indirizzata al Comune di Reggio Calabria, leggiamo:

in considerazione dei ripetuti disservizi e del sostanziale inadempimento da parte del Comune di Reggio Calabria in relazione al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Tenuto conto della Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n° 22531/2017, la cui validità è stata ribadita anche dalla Commissione Tributaria provinciale di Roma con la sentenza n° 6269/2018 e del Decreto Legislativo n°507 del 15 novembre 1993, chiede il rimborso del 50% delle somme corrisposte negli ultimi 5 anni.

Il documento che non proviene dagli uffici comunali, riporta anche:

Contestualmente alla presente istanza, ai sensi della legge sulla trasparenza n°241/90, si dà termine a Codesta Amministrazione di espletare gli incombenti richiesti entro un mese dalla ricezione della presente; ed in caso di Vostro mancato riscontro, si fanno salvi tutti i diritti di legge in favore della utenza interessata“.

Precisiamo come il contenuto del documento corrisponde a verità e nonostante le sentenze riportate si riferiscano a casi specifici, ogni cittadino può presentare la propria richiesta e sperare in un rimborso solo dopo aver dimostrato e provato il disservizio.

I CONSIGLI DELL’ESPERTO SUL RIMBORSO TARI

Abbiamo contattato l’avv. Leo Marco Arena, legale del Movimento Consumatori – Sezione Provinciale di Reggio Calabria.

Il cittadino può chiedere la riduzione della TARI 2020, ma anche, in taluni casi, degli ultimi cinque anni precedenti, dimostrando l’avvenuto pagamento del tributo e l’esistenza di un disservizio. Si tratta di un’istanza in carta semplice che può essere presentata dal contribuente attraverso un deposito brevi manu presso gli uffici competenti, ovvero tramite PEC, qualora lo stesso sia dotato di un indirizzo di posta certificata, inviandola direttamente all’indirizzo della Hermes o alla PEC dell’ente comunale (protocollo e/o ufficio finanze e tributi)”.

E’ necessario però fornire una prova del disservizio (fotografie della zona di riferimento), allegandola all’istanza. Deve essere un disservizio ‘localizzato’ nella residenza del cittadino richiedente.

La Cassazione, tuttavia, è intervenuta, anche recentemente, precisando che, in caso di ricorrenza dei presupposti di legge, è possibile chiedere una riduzione dell’imposta fino ad un massimo del 40%, a condizione che il contribuente dimostri il disservizio. E’ ovvio che si dovrà analizzare ogni singola situazione e valutare il caso concreto per verificare la ricorrenza dei presupposti per chiedere il rimborso di somme pregresse, o, eventualmente, la riduzione dell’imposta per l’anno in corso. 

Il diritto alla riduzione o al rimborso, infatti, presuppone l’accertamento della disfunzione del servizio di raccolta rifiuti, da dimostrarsi attraverso l’indicazione del periodo, della zona di ubicazione dell’immobile disservito, della tipologia dei rifiuti conferiti, il cui onere probatorio grava sul cittadino, il quale, a titolo esemplificativo, dovrà avere cura, di presentare diffide scritte nei confronti del Comune e/o dell’azienda incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti, possibilmente corredate da rilievi fotografici.

L’eventuale giudizio, in caso di diniego del rimborso e/o della riduzione, andrà incardinato innanzi alla Commissione Tributaria.  Da un punto di vista giudiziale, infine, considerata l’elevata natura tecnico-specialistica del processo tributario, è consigliata l’assistenza di un professionista abilitato. Il cittadino, tuttavia, ha facoltà di rivolgersi autonomamente alla Commissione, senza l’ausilio di una difesa qualificata, per le controversie di valore pari o inferiore a € 3.000,00“.

In conclusione con l’invio dell’istanza in autotutela si invita l’amministrazione a rivisitare le proprie determinazioni ed autonomamente può accettare il rimborso.