Colpi di pistola contro un portone, la sentenza: 'Non doversi procedere'

Soddisfatto l'avv. Cozzupoli che ha evidenziato in tema di condizioni di procedibilità, le modificazioni apportate dalla riforma Cartabia

Il Tribunale Penale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ha emesso pochi giorni fa una sentenza, nell’ambito del procedimento penale a carico dell’imputato M.P. assistito e difeso dall’avvocato Domenico Cozzupoli del foro di Reggio Calabria, con la quale ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di violenza privata all’art.610 c.p. per difetto di querela.

M.P. era stato accusato di aver sparato dei colpi di pistola contro la porta di una abitazione.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Domenico Cozzupoli, grazie ad una articolata discussione sulle novità introdotte dalla riforma Cartabia in particolare in tema della mutata procedibilità di alcuni reati, tra cui quello contestato all’imputato nonché sull’applicabilità degli effetti favorevoli della riforma Cartabia ai giudizi pendenti ai sensi e per gli effetti dell’art.2 c.p.

Nel corso della sua arringa difensiva l’avvocato Cozzupoli ha evidenziato in tema di condizioni di procedibilità, le modificazioni apportate dalla riforma Cartabia – nella parte in cui ha ampliato l’area dei reati perseguibili a querela che con l’apporto di un’ interpretazione sistematica del codice penale, costituzionalmente e convenzionalmente orientata, consente in alcuni casi l’applicazione delle norme sopravvenute più favorevoli al reo introdotte c.d favor rei, con la possibilità di applicare immediatamente gli effetti favorevoli, derivanti dalla modifica della procedibilità introdotta dalla riforma Cartabia.

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