Bova Marina, Magna Grecia: 'I commercianti fuorilegge per ordine del Sindaco'

"E’ evidente che il Sindaco ha emesso una ordinanza fuori dalla realtà"

È da tempo ormai che si sente la necessità di una bacheca dove pubblicare i provvedimenti abnormi, quelli che si definiscono “mostri” perché modificano in peggio la vita delle persone.

Un caso simile accade nella città di Bova Marina ove molti operatori economici usavano da tempo immemorabile accatastare, ben conservati, i cartoni negli spazi prospicienti il loro negozio pronti per essere a disposizione del servizio rifiuti così provvedendo al primo segmento del riuso e riciclo.

Accade però che in data 16 giugno il Sindaco, Saverio Zavettieri, emetta una ordinanza (la numero 102/2020) con cui, tra l’altro, utilizzando come pesanti mazze  alcune norme del nostro Ordinamento, disponeva con effetto immediato, per le utenze domestiche che per i commercianti, sia il giorno e l’orario di esposizione dei rifiuti sia che i mastelli, contenitori e bidoni debbano essere ritirati, cioè portati dentro la propria abitazione o negozio, entro le ore 11 per poi attendere di esporli il giorno e l’orario predefiniti.

La logica dell’ordinanza vorrebbe che “frazioni di carta e cartone” devono essere esposti davanti alla propria attività la sera prima del giorno previsto per la raccolta indicata; in questo caso, di sabato. Se questo potrebbe avere un senso per i rifiuti domestici, dove i mastelli si riducono a piccole dimensioni, tutto ciò però non ha un minimo di senso reale in caso di attività commerciali o simili.

La ragione è intuitiva e al contempo semplice: i centri commerciali ricevono le merci e lo spacchettamento conseguente comporta necessariamente un accumulo straordinario di cartone che, ove custodito per una settimana nelle pertinenze interne allo stesso centro occuperebbe un volume che di fatto non è nelle disponibilità, almeno attuali, degli operatori economici il che si traduce nella plateale violazione dell’art. 178 cod. ambiente sia nel senso della mancata partecipazione dei produttori dei rifiuti alla costruzione e nascita della sgradevole ordinanza sia nel senso dell’impossibilità tecnica ed economica a osservare un ordine per una attività che il giorno prima dell’emanazione dell’ordinanza era perfettamente lecita.

Ci troveremmo così a chiedere a questi ultimi un comportamento impossibile o quantomeno estremamente difficile da ottemperare. E’ evidente che il Sindaco ha emesso una ordinanza fuori dalla realtà e infatti, a ben leggere, l’ordinanza si contraddice da sé. Anzitutto nelle fonti normative. Si richiama l’art. 198 (D.LGS n 152/2006) che prevede che i Comuni disciplinino la gestione dei rifiuti non con ordinanza ma con appositi regolamenti che per loro natura hanno un iter di approvazione completamente differente dall’emanatore monocratico, hanno la possibilità di interloquire con l’opposizione, accettano un minimo di confronto e discussione sui temi trattati così consentendo agli interessi in gioco di esprimersi e provvedere. In questo caso, si sarebbe dovuto prendere atto che il desiderio del Sindaco avrebbe dovuto essere preceduto da un piano aziendale tale da lasciare un congruo margine temporale perché ogni azienda potesse adeguarsi al dictat sindacale. In quella sciagurata ordinanza si richiamano, poi, gli articoli 50, 54 e 7 bis del TUEL, messi in fila, tanto per darsi un tono, ma che con il caso specifico (ritiro dei mastelli domestici e non) c’entrano come il cavolo a merenda.

Non c’era come non c’è alcuna eccezionalità ed urgenza tale da giustificare l’emissione di una ordinanza né alcuna necessità di tutela della salute e dell’ambiente relazionati al caso specifico. Infatti i primi due articoli si rifanno ai poteri del Sindaco quale autorità in senso generico, il terzo richiama le sanzioni nel caso di violazione delle ordinanze sindacali. Ma la materia di cui qui si discute, e di cui forse il Sindaco intendeva disciplinare, non è generica, è molto specifica tant’è che l’ordinanza che avrebbe dovuto, se ci fossero le condizioni, emanare avrebbe dovuto far leva sull’art. 191 del cod. ambiente, neanche richiamato, che presuppone, appunto, l’emissione di una ordinanza in materia di rifiuti e non, come il caso di cui all’art. 50, 54 del TUEL un provvedimento diretto a tutelare l’integrità fisica della popolazione o contrastare l’insorgere di fenomeno criminosi quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone o sfruttamento di minori o altre cose così poco amene. Inquieta, infine, il semplice richiamo all’art. 7 bis del TUEL quando in tema di accertamento e violazioni tale articolo contrasta con quello più specifico ex 262 cod. ambiente secondo cui la competenza è della Provincia (ora Città Metropolitana) con evidente incompetenza del comune ma anche tentativo di sviare le risorse, non dovute, nelle casse degli incompetenti.

Sembra a noi che questa attuale amministrazione debba prendere atto della incapacità patente a guidare una collettività che, presa da mille problemi, tutti onorevoli – quelli si – perché frutto di duro lavoro, non intende aggiungere altri dovuti a elucubrazioni che travalicano il buon senso e violano lo stesso Ordinamento Giuridico in cui giusto senso è stato inopinatamente disatteso.

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