Una vera e propria sorpresa il ritorno della Calabria in zona arancione. Un provvedimento preannunciato dalla politica, in cui i cittadini speravano, per il ripristino di una parvenza di normalità, ma che non sembrava affatto possibile visti i dati della curva Covid sul territorio regionale dell’ultima settimana.
Ma il monitoraggio settimanale e l’ordinanza del ministro della Salute, sono arrivati ed hanno confermato i nuovi cambi di colore delle regioni. Ma quali saranno le differenze tra le due settimane appena trascorse in rosso e la prossima che verrà?
La Calabria torna in zona arancione
A parte Campania, Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna, che rimangono in rosso, il resto dell’Italia passa o rimane in zona arancione a partire da lunedì 12 aprile. È questa la decisione del Ministro Speranza che coinvolge anche la Calabria nel cambio di colore, che passa quindi dal rosso all’arancione. La misura potrebbe durare due settimane o più, ma tutto dovrebbe dipendere dai dati.
Cosa cambia dalla zona rossa alla zona arancione: gli spostamenti
- vietati gli spostamenti tra Comuni e Regione, ma ci si può muovere liberamente all’interno del proprio comune tra le ore 5.00 e le 22.00, senza autocertificazione.
- È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- È consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione, a meno che ordinanze specifiche delle regioni lo vietino.
- È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
- A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
Ristoranti e i bar
- È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
- Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande (dalle 5 alle 18 senza restrizioni, dalle 18 alle 22 vietata a chi svolte prevalentemente attività di bar senza cucina).
- La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
- È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti: quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno della struttura.
I negozi
- Riaprono negozi, parrucchieri, centri estetici.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Scuola
- Sono aperti per le lezioni in presenza i nidi, le scuole materne, le scuole elementari e le medie.
- I licei garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza.