Palmi, sentenza storica: reintegrato un lavoratore licenziato per ‘scarso rendimento’

Il Giudice del Lavoro di Palmi, dott. Coppola, reintegra un socio lavoratore, dichiarando illegittima l'esclusione. La soddisfazione dell'avv. Pizzuto

Tribunale Palmi 2

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’avv. Sabina Pizzuto, legale si Catalano Giuseppe in merito alla sentenza emessa dal Tribunale di Palmi (sez. Lavoro), con la quale viene riconosciuto illegittimo il licenziamento della Coopmar Società Cooperativa nei confronti del dipendente Catalano.

“Il Tribunale di Palmi, con una pregevole sentenza pronunciata dal Giudice del Lavoro, Dott. Luca Coppola, ha sancito un principio fondamentale: il licenziamento di un lavoratore portuale dipendente della Coopmar Società Cooperativa, Giuseppe Catalano, è stato annullato ed è stata disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato con il riconoscimento della connessa indennità risarcitoria. Non si tratta solo di un ritorno a un posto di lavoro, ma di una conquista che testimonia il valore della giustizia applicata concretamente, soprattutto in un territorio come quello in cui viviamo, dove il lavoro resta una risorsa preziosa e spesso fragile.

La rilevanza della sentenza

La sentenza assume un significato storico e giuridico rilevante. Grazie all’Art. 441 ter c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, le controversie sull’esclusione dalla compagine sociale dei soci lavoratori, prima di competenza del Giudice Civile, oggi sono state devolute alla competenza del Giudice del Lavoro. Il Tribunale ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione, sottolineando che le ragioni addotte dalla società erano basate esclusivamente sulle assenze per malattia e sul cosiddetto “scarso rendimento“, concetto rivelatosi del tutto pretestuoso.

Scarso rendimento e diritto alla tutela

Sul tema dello scarso rendimento, la sentenza è chiara e incisiva: i calcoli della società consideravano soltanto le assenze, senza valutare la produttività effettiva durante i periodi di lavoro. Il Tribunale ha ribadito un principio essenziale: la malattia non può mai essere confusa con inefficienza. Fino al superamento del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, il lavoratore conserva il diritto alla protezione del proprio posto, e nessuna assenza giustifica licenziamento o esclusione dalla compagine sociale.

Il valore di una battaglia vinta

Ritengo questo risultato particolarmente importante, non solo per il valore giuridico, ma anche sul piano personale: affrontare e superare le difficoltà degli ultimi anni, portare avanti questa battaglia e vincerla, conferma che la tutela dei diritti è possibile anche in contesti complessi.

Riavere il lavoro non è solo il ritorno a un impiego: è una vittoria di giustizia, sicurezza e dignità, un messaggio chiaro a tutti: i diritti dei lavoratori possono essere difesi con determinazione e coraggio.