Reggina: ammende per il club e per il presidente Luca Gallo

Diverse violazioni del protocollo anticovid in occasione di Reggina-Vicenza

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 662 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GALLO, Oriana Claudia RUSSO e della società REGGINA 1914 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCA GALLO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Reggina 1914 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Versione 3 – 24 maggio 2020 – Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, secondo quanto indicato dall’Allegato: Serie B – pianificazione personale per zone:
– per aver consentito e, comunque, non impedito che, durante la partita RegginaVicenza del giorno 11/04/2021, alle ore 15:00, fossero presenti nella “zona 1” 157 persone a fronte delle 144 consentite dal protocollo federale relativamente alle partite disputate “a porte chiuse” in Serie B; per aver consentito e, comunque, non impedito che, nella medesima partita fossero presenti nella “zona 2” 170 persone a fronte delle 125 consentite dal protocollo federale relativamente alle partite disputate “a porte chiuse” in Serie B;
– per non aver rispettato l’obbligo del mantenimento delle distanze di sicurezza nelle panchine, effettuando le opportune operazioni per garantire la distribuzione alternata dei componenti ivi assegnati, come previsto da protocollo federale, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;
ORIANA CLAUDIA RUSSO, DGE tesserata all’epoca dei fatti per la società Reggina 1914 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Versione 3 – 24 maggio 2020 – Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, secondo quanto indicato dall’Allegato: Serie B – pianificazione personale per zone:
– per aver consentito e, comunque, non impedito che, durante la partita RegginaVicenza del giorno 11/04/2021, alle ore 15:00, fossero presenti nella “zona 1” 157 persone a fronte delle 144 consentite dal protocollo federale relativamente alle partite disputate “a porte chiuse” in Serie B; per aver consentito e, comunque, non impedito che, nella medesima partita fossero presenti nella “zona 2” 170 persone a fronte delle 125 consentite dal protocollo federale relativamente alle partite disputate “a porte chiuse” in Serie B;
– per non aver rispettato l’obbligo del mantenimento delle distanze di sicurezza nelle panchine, effettuando le opportune operazioni per garantire la distribuzione alternata dei componenti ivi assegnati, come previsto da protocollo federale, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;
REGGINA 1914 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti o comunque nei cui confronti è stata svolta attività nell’interesse delle stesse e rilevante per l’ordinamento federale;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Oriana Claudia RUSSO e Luca GALLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società REGGINA 1914 S.R.L.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1815,00 (mille ottocentoquindici) di ammenda per il Sig. Luca GALLO, di € 1815,00 (mille ottocentoquindici) di ammenda per la Sig.ra Oriana Claudia RUSSO e di € 2750,00 (duemila settecentocinquanta) di ammenda per la società REGGINA 1914 S.R.L.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.