Reggina, anche sulla fideiussione brutte notizie. Ma i tempi saranno lunghi
19 Dicembre 2018 - 19:26 | di Vincenzo Comi

Peggio di così difficilmente poteva andare. Terzo e ultimo giorno di fuoco per la Reggina, oggi impegnata sulla vicenda della fideiussione Finworld e la sua validità o meno.
Ricapitolando, la FIGC ha ricorso contro un suo organo, ovvero il TFN, sostenendo l’invalidità delle fideiussioni stipulate con Finworld e provando a far valere quindi la tesi contraria rispetto al Tribunale Nazionale Federale.
E’ stato un dibattimento teso, con alcuni momenti di concitazione nei quali le due parti hanno discusso vivacemente. Alla fine, per la Reggina è arrivata la brutta notizia. La Corte d’Appello infatti ha accolto il ricorso della Figc, motivando come legittimo il provvedimento emesso dall’allora commissario straordinario Fabbricini sull’invalidità delle fideiussioni stipulate con Finworld.
Logico aspettarsi, a questo punto, la mazzata che potrebbe arrivare fino ad un massimo di 8 punti di penalizzazione e fino ad un massimo di 350 mila euro di multa per la Reggina, sanzione che aggraverebbe e non di poco la già complicatissima situazione del club amaranto. Non è quindi scontato che il club amaranto si vedrà comminare il massimo della sanzione economica e della penalizzazione.
Per la Reggina l’ultima speranza sarebbe legata al terzo grado di giudizio, e quindi al ricorso da presentare presso il Collegio di Garanzia del Coni. Da chiarire e sottolineare come i tempi, prima di arrivare ad una sentenza definitiva, saranno molto lunghi.
Di seguito, la sentenza.
“Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:
I COLLEGIO Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
1. RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)
2. RICORSO DELLA SOCIETA’ AS VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)
3. RICORSO DELLA SOCIETA’ RIMINI FC SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018) La C.F.A., tenuto anche conto dei ricorsi proposti dalle società AS Viterbese Castrense Srl e Rimini FC Srl, da convertirsi in interventi adesivi, accoglie il ricorso della Federazione Italiana Giuoco Calcio nei sensi e nei termini di cui in motivazione e annulla la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare. Dispone restituirsi le tasse reclamo”.
