Villa, il Tar conferma la chiusura di una sala giochi: ‘Gravi e reiterate violazioni’
Respinto il ricorso presentato dal gestore. Secondo i giudici amministrativi, la misura è legittima in quanto l’attività presentava "violazioni gravi e reiterate"
19 Agosto 2025 - 16:39 | Comunicato Stampa

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Il Tar Calabria ha respinto il ricorso presentato dal gestore di una sala giochi di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), confermando la revoca definitiva della licenza disposta dal Comune.
Secondo i giudici amministrativi, la misura è legittima in quanto l’attività presentava «violazioni gravi e reiterate» del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), tali da configurare un «rischio per l’ordine pubblico» e compromettere la regolarità del gioco lecito.
I controlli e le irregolarità
La decisione scaturisce da controlli congiunti della Polizia di Stato e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante i quali sono emerse diverse irregolarità, tra cui:
- la presenza di una doppia scheda di gioco in un apparecchio elettronico,
- la violazione delle direttive sulla sorvegliabilità dei locali,
- la vicinanza dell’esercizio a luoghi sensibili.
Il ricorso del gestore
Il titolare della sala giochi aveva contestato il provvedimento, giudicandolo sproporzionato, poiché le violazioni riguardavano un solo apparecchio. Secondo la difesa, sarebbero state possibili misure meno drastiche rispetto alla chiusura definitiva.
L’amministrazione comunale, al contrario, ha sottolineato come le irregolarità fossero reiterate e tali da mettere a rischio la sicurezza e la tutela dei cittadini.
La sentenza
Il Tar ha accolto le motivazioni del Comune, ribadendo che, in caso di abuso da parte del titolare, la sospensione o la revoca della licenza è legittima. Nella sentenza si legge che la «tutela di rilevanti interessi pubblici, connessi alla vicinanza di luoghi sensibili, lascia emergere la sussistenza di una particolare esigenza di celerità, che esonerava la pubblica amministrazione dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento».
Inoltre, i giudici hanno chiarito che la presenza di apparecchi da gioco soggetti a specifiche autorizzazioni esclude la possibilità di operare tramite una semplice Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), come invece sostenuto dal ricorrente.