Dimensionamento scolastico, Falcomatà ricorre..."contro Falcomatà". E perde

Il Tar Calabria rigetta il ricorso presentato dal Comune contro Regione e MetroCity. Dubbi sulla mancata costituzione di parte civile

Dimensionamento scolastico, ennesimo capitolo di una vicenda che si trascina da mesi, con il Comune di Reggio Calabria in posizione di rottura con la Regione Calabria e (curiosamente) con Città Metropolitana, con una sorta quindi di “duello” tra il sindaco comunale Giuseppe Falcomatà e il gemello metropolitano.

Al centro della disputa, la delibera n. 719 del 15 dicembre 2023 della Giunta Regionale della Calabria che propone (seguendo le linee nazionali del Governo) un rinnovato piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2024/2025.

Contesto del Ricorso

La controversia prende le mosse dalla notifica datata 15 marzo 2024 di un ricorso legale promosso dall’avvocato Palma Spataro per conto del Comune di Reggio Calabria. Il ricorso contesta la delibera della Giunta Regionale su base di violazione di legge, eccesso di potere, e difetto di motivazione, sostenendo che la decisione regionale contrasta con normative statali preminenti in materia di istruzione.

La delibera contestata approva il piano regionale per la riorganizzazione scolastica, proponendo l’accorpamento di vari istituti comprensivi nel comune di Reggio Calabria. Per esempio, l’I.C. “San Sperato Cardeto” con l’I.C. “Catanoso De Gasperi“, come parte di una più ampia ristrutturazione.

Il ricorso del Comune è stato motivato da preoccupazioni circa il modo in cui la delibera regionale impatta le scuole nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, soprattutto per quanto riguarda l’accorpamento di diversi istituti comprensivi, che si ritiene possa deteriorare l’offerta formativa e compromettere l’autonomia scolastica del territorio.

Il Comune, nel ricorso presentato circa un mese fa, sostiene che la delibera sia affetta da vizi di legittimità, includendo la violazione delle norme superiori che regolano l’educazione, un settore in cui lo Stato detiene competenze esclusive ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione italiana. Il disallineamento tra le direttive regionali e la legislazione nazionale è al centro del contendere, in particolare per le modalità di dimensionamento scolastico che non rispettano le norme generali statali.

Il cambio di rotta da Versace a Falcomatà

Da evidenziare un aspetto importante dal punto di vista politico. Città Metropolitana e Regione Calabria nei mesi scorsi avevano trovato un’intesa sul dimensionamento, grazie al dialogo istituzionale tra la vice presidente della Regione Giusi Princi e l’allora f.f. Carmelo Versace.

La Città Metropolitana nei mesi scorsi aveva cercato vie per bilanciare le esigenze regionali con quelle locali, assicurando che ogni cambiamento contribuisca positivamente allo sviluppo regionale senza sacrificare le peculiarità locali.

Il percorso della Città Metropolitana di Reggio Calabria -si legge in sintesi in un documento delle scorse settimane di Palazzo Alvaro-verso una nuova configurazione scolastica è un esempio di come le politiche educative devono navigare tra esigenze di standardizzazione e rispetto per le diversità locali. Resta essenziale che tutte le parti coinvolte continuino a collaborare per trovare soluzioni equilibrate che rispettino l’identità e le esigenze di ogni comunità.

L’atteggiamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria (guidata in quel periodo dal f.f. Versace) emerge da una serie di documenti e delibere che tracciano un quadro di dialettica a volte anche intensa tra i due enti, ma che non lasciava presagire il ricorso alle carte bollate.

La volontà dell’allora f.f. Versace era quello di mitigare gli impatti più severi della riforma per mantenere una certa autonomia nelle decisioni scolastiche trasformare un obbligo normativo in un’opportunità per rinnovare e migliorare l’offerta educativa, rispettando al contempo la specificità e le necessità di ogni singola comunità.

In apertura di 2024 (era il 4 gennaio) la Giunta della Regione Calabria, su proposta della vice presidente con delega all’istruzione, Giusi Princi, aveva deliberato l’assegnazione di ulteriori 7 autonomie scolastiche per l’anno 2024/2025, nel dettaglio “1 alla Provincia di Catanzaro, 2 alla Provincia di Cosenza, 1 Provincia di Crotone, 1 alla Provincia di Vibo Valentia, 2 alla Città Metropolitana di Reggio Calabria”.

MetroCity quindi chiamata a individuare i 2 istituti ai quali offrire l’autonomia scolastica.

Nello specifico Palazzo Alvaro, approvando l’emendamento presentato dal consigliere Lizzi, aveva puntato “sull’autonomia del liceo classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria, e l’Istituto comprensivo di Melicucco, non trattandosi, in questo caso, di direzione didattica ma di I.C., operante in un territorio a forte rischio di dispersione scolastica.

Inoltre si è ritenuto di mantenere l’autonomia del liceo artistico Preti Frangipane di Reggio Calabria, considerato tra gli istituti artistici più rappresentativi del Mezzogiorno d’Italia”.

Nel corso del suo intervento il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace aveva evidenziato “la conclusione di una importante pagina per la nostra area metropolitana, frutto – ha aggiunto – di un lavoro costante e sinergico con tutti i 97 sindaci del reggino per la stesura di questo piano”.

Il Tar Calabria rigetta il ricorso del Comune

Il cambio di rotta, con una posizione più di rottura rispetto alle settimane precedenti, è maturato con il rientro di Giuseppe Falcomatà. A marzo il ricorso del Comune di Reggio Calabria contro (tra gli altri) Regione Calabria e Città Metropolitana, la sentenza del Tar Calabria è arrivata nella giornata di oggi. Sentenza negativa nei confronti del… sindaco comunale Falcomatà.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha infatti rigettato il ricorso presentato dal Comune di Reggio Calabria contro la delibera n° 719 del 15 dicembre 2023 della Regione Calabria, che prevede una ristrutturazione della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2024/2025.

Il Comune aveva impugnato la delibera regionale, sollevando preoccupazioni sulle conseguenze dell’accorpamento di diverse istituzioni scolastiche e sull’impatto di tali misure sulla specificità linguistica e culturale delle scuole locali. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che le azioni della Regione Calabria fossero giustificate e ben motivate all’interno del quadro discrezionale amministrativo e legislativo.

Nel dettaglio, la corte ha osservato che non c’erano sufficienti elementi per dimostrare un “fumus boni iuris”, ovvero la presenza di buone possibilità che il ricorso fosse fondato. Inoltre, non è stato evidenziato alcun danno grave e irreparabile che potesse giustificare una sospensione immediata della delibera.

Secondo il TAR, la delibera regionale non comporta la soppressione di istituti scolastici esistenti ma regola principalmente il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi), una misura che non preclude alle scuole di continuare a garantire la tutela della specificità linguistica della regione.

La corte ha valutato anche le implicazioni organizzative e didattiche delle decisioni della Regione, ritenendo che le modifiche proposte dalla delibera n° 719 e dalla successiva delibera di rettifica n° 1/2024 siano congruenti con le linee guida regionali e non presentino irrazionalità o incongruenze evidenti.

Dubbi infine riguardo la mancata costituzione di parte civile della Città Metropolitana di Reggio Calabria nel procedimento. Secondo alcuni esperti legali infatti, “anche se la rappresentanza legale coincide nella stessa persona fisica, in questo caso il Sindaco Falcomatà, la costituzione in giudizio la si poteva fare firmare al vicesindaco. Sono due enti con personalità giuridiche distinte e separate e possono farsi causa l’uno contro l’altro”. Ma così non è stato.