Discarica di Melicuccá, accolto il ricorso di Palmi. Il TAR: 'Illegittima la scelta della Metro City'

Il tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso del comune di Palmi contro la riapertura della discarica

Prosegue a suon di ricorsi e sentenze la storia infinita della discarica di Melicuccà.

Una struttura quasi destinata, sin dal principio, a non divenire a tutti gli effetti funzionante a causa dei numerosissimi problemi, di natura burocratica e non.

Nel 2020 era stata presentata ai reggini come la soluzione all’allora dramma rifiuti, oggi nel 2023, la discarica ha funzionato a singhiozzo, per brevissimo tempo, e non per i servizi inizialmente previsti. A mettere un ulteriore freno, qualche mese fa, era stato il sindaco di Palmi con un’esposto in Procura che denunciava il disastro ambientale.

Da ottobre, poi, lo stop ai conferimenti e nella giornata di lunedì 5 giugno è arrivato un ulteriore verdetto da parte del TAR.

Sentenza del TAR sulla discarica di Melicuccà

Il tribunale amministrativo regionale della sezione reggina ha pronunciato la sentenza in merito al ricorso proposto dal Comune di Palmi contro la Città Metropolitana di Reggio, la Regione Calabria e l’Arpacal, nei confronti dei Comuni di Melicuccà, Seminara, Sant’Eufemia d’Aspromonte.

Il dispositivo, di fatto, dichiara:

  • inammissibile l’intervento ad adiuvandum del Comune di Bagnara;
  • inammissibile per difetto di interesse la domanda di parziale annullamento della delibera della Giunta regionale n. 299 dell’8 luglio 2022 (modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti, nella parte che individua quale discarica di servizio TMB – trattamento meccanico biologico – di Gioia Tauro, il sito di Melicuccà);
  • accoglie per il resto il ricorso, con il conseguente annullamento degli altri provvedimenti impugnati.

In prima battuta, dunque, viene annullata l’ordinanza del sindaco metropolitano, risalente a circa un anno fa (luglio 2022 ndr.), attraverso la quale veniva individuato nel sito in località la Zingara, il luogo in cui effettuare “lo stoccaggio provvisorio (per una durata di 180 giorni) dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli impianti pubblici di trattamento” e contestualmente anche la delibera di Giunta regionale che decretava la messa in funzione della discarica.

Andando, però, oltre e approfondendo le tematiche che hanno portato alla scelta del Tribunale, vengono a galla importanti e preoccupanti accuse nei confronti degli amministratori locali, tra cui:

  • Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 191 del d.lgs. 152/ 2006 – Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa; Carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem – Eccesso di potere per sviamento ed Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione; “Il sindaco della Città Metropolitana di Reggio avrebbe abusato dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, alla quale si può ricorrere soltanto in presenza di situazioni effettivamente emergenziali. […] Nella vicenda in esame difetterebbero sia  i requisiti della eccezionalità ed imprevedibilità”.
  • Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 191 del d.lgs. 152/ 2006 – Violazione direttive 2000/60/CE, art. 4 lett. i) e 2006/118/CE – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; “Violazione delle direttive comunitarie. Il provvedimento sarebbe potenzialmente idoneo a determinare l’inquinamento delle falde acquifere sotterranee”.
  • Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza ed assurdità manifeste, difetto di istruttoria, sviamento ed omessa valutazione dell’interesse pubblico; “Rischio di inquinamento della sorgente Vina, paventato anche dagli studi commissionati dall’amministrazione, dall’ISPRA, dal CNR”.
  • Violazione e/o falsa applicazione del principio di precauzione; “Alla luce di tale principio sarebbe illegittima la scelta del sindaco della Città Metropolitana di Reggio di autorizzare il conferimento di rifiuti nella realizzanda discarica di Melicuccà, così aggravando una situazione ambientale già compromessa in un’area particolarmente sensibile per la presenza di importanti falde acquifere”.
  • Violazione dell’allegato 1 al D.lgs. 13.01.2003, n.36, recante “attuazione della direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti”, così come modificato dal D.lgs. 03.09.2020, n. 121; “Il sito di Melicuccà sarebbe privo dei requisiti che devono possedere i siti di discarica, atteso che esso sarebbe troppo vicino a centri abitati e stabilimenti industriali”.
  • Illegittimità del piano Arpacal e dei relativi decreti di approvazione. violazione e falsa applicazione dell’art. 94 d.lgs. n. 152/2006 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere per insufficiente istruttoria, illogicità, irragionevolezza ed assurdità manifeste
  • Omessa valutazione dell’interesse pubblico e sviamento di potere;
  • Inefficacia dell’ordinanza del presidente della giunta regionale n. 45 del 20.05.2020″.

Infine, nella sentenza del TAR si legge ancora:

“L’amministrazione metropolitana non si è limitata ad avviare lo stoccaggio temporaneo degli scarti prodotti dalla lavorazione dei rifiuti urbani, ma ha di fatto individuato un sito dove allocare tale rifiuti potenzialmente senza soluzione di continuità, tanto è vero che, pur essendo scaduti i termini della durata del provvedimento impugnato (che non è stato prorogato) e pur non essendo documentato che la discarica abbia ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale, non risulta che i rifiuti in questione siano stati rimossi.

Sussistono, pertanto, ragioni per trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Palmi”.