Garante della Salute, il caso Stanganelli va avanti: ‘Esclusione illegittima’. Il legale annuncia ricorso al Tar
"Già presentata un'istanza di revisione che è stata rigettata, ma intendiamo proseguire nelle sedi opportune" i chiarimenti dell'avv. Napoli
01 Aprile 2026 - 17:55 | di Redazione

La “partita” per la nomina del nuovo Garante della Salute della Regione Calabria resta aperta. E adesso si sposta anche sul piano giuridico. Al centro della vicenda c’è l’esclusione della dottoressa Anna Maria Stanganelli, già eletta Garante della Salute il 12 dicembre 2022, dall’elenco definitivo dei candidati ammessi alla nuova procedura. Un passaggio che, secondo la difesa, sarebbe viziato da una lettura sbagliata della legge regionale che disciplina l’incarico.
Il punto da chiarire, infatti, non è ancora la nomina finale, ci sarebbe un passaggio preliminare, ma decisivo: la formazione del paniere dei candidati ritenuti ammissibili, cioè dei nomi tra cui poi il Consiglio regionale dovrà scegliere il nuovo Garante. Ed è proprio su questo snodo che si concentra oggi la contestazione.
A spiegare il senso dell’iniziativa è l’avvocato Antonino Napoli, difensore di Stanganelli, a margine della conferenza stampa convocata a Palazzo Alvaro:
“Abbiamo presentato alla Regione un’istanza di riesame per l’esclusione della dottoressa Stanganelli. Stiamo parlando non della nomina del garante ma di un momento prodromico rispetto alla nomina del garante che è quella della scelta di un paniere di soggetti che poi competeranno per la nomina proprio del garante”.
La vicenda prende forma dentro un quadro normativo preciso. La legge regionale n. 22 del 10 luglio 2008 stabilisce all’articolo 4 che il Garante della Salute è eletto dal Consiglio regionale tra soggetti con almeno dieci anni di esperienza nel campo sociale o sanitario, e che l’incarico dura per l’intera legislatura e non può essere rinnovato. Ma la stessa legge, all’articolo 7, introduce una norma transitoria: se dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della legge il Consiglio non provvede alla nomina, allora interviene il Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto; in quel caso il Garante resta in carica fino alla fine della legislatura in corso e può essere rieletto una sola volta.
È proprio su questo doppio binario che si gioca oggi il confronto. Negli atti ufficiali pubblicati dal Consiglio regionale, Anna Maria Stanganelli compare nell’elenco definitivo dei candidati alla nomina del Garante della Salute con la dicitura “NO – ineleggibilità ex art. 4, comma 2, l.r. n. 22/2008”. Lo stesso avviso del Consiglio regionale precisa che l’approvazione degli elenchi definitivi è contenuta nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 36 del 30 marzo 2026, pubblicata sul Burc n. 67 del 31 marzo 2026.
Secondo la difesa, però, quel richiamo all’articolo 4 non esaurisce la questione.
“La problematica riguarda due articoli della legge regionale 22 del 2008. Il primo è l’articolo 7 e l’altro l’articolo 4 – spiega l’avvocato Napoli. La dottoressa Stanganelli è stata nominata secondo l’articolo 7 perché nei 180 giorni il Consiglio regionale non aveva provveduto alla nomina e quindi la nomina presidenziale. Si contesta che comunque il Consiglio regionale ha nominato la dottoressa Stanganelli ma in realtà si è trattato di una vera ratifica di una nomina già precedentemente effettuata dal Presidente”.
Sul piano ufficiale, però, gli atti disponibili del Consiglio regionale attestano che Stanganelli è stata eletta con deliberazione consiliare n. 141 del 12 dicembre 2022. La stessa documentazione istituzionale del Consiglio regionale la indica come Garante della Salute in carica a partire da quella data.
È da qui che nasce il nodo interpretativo. Per la difesa, la posizione di Stanganelli va letta alla luce dell’articolo 7, cioè della disciplina transitoria che, secondo quanto sostenuto dalla difesa, consentirebbe una seconda nomina proprio perché si tratterebbe del primo Garante designato ben oltre i 180 giorni previsti dalla legge.
“Quindi in questo caso l’articolo 7 prevede la possibilità della rinomina del garante quindi una successiva nomina perché la dottoressa Stanganelli comunque è stato il primo garante”, sostiene Napoli.
Ma il legale aggiunge un secondo argomento, alternativo al primo. Anche se si volesse applicare l’articolo 4, e quindi il principio secondo cui il mandato dura per l’intera legislatura e non è rinnovabile, la difesa ritiene che ci sia comunque spazio per una nuova candidatura perché la legislatura non avrebbe completato il suo naturale ciclo quinquennale.
“In questo caso però la legislatura non ha avuto la conclusione dei 5 anni e quindi secondo il principio della giurisprudenza amministrativa nel momento in cui non si conclude l’intera legislatura il garante oppure un dirigente o un funzionario che viene nominato a luogo nel rispetto con indicazione del termine della legislatura questa legislatura si intende non compiuta e quindi vi è la possibilità della rinomina”.
In altri termini, per il difensore della ex Garante, il problema non è soltanto formale. È un problema di interpretazione della norma e di corretta applicazione della legge al caso concreto.
“Per cui il problema che si pone è quella dell’interpretazione e dell’applicazione dell’applicabilità alla dottoressa Stanganelli dell’articolo 7 e dell’articolo 4. Se si applica l’articolo 7 può comunque essere rinominata perché è stata nominata dal Presidente con decreto presidenziale. Se invece si applica l’articolo 4 comunque anche in questo caso vuole ripresentare la propria candidatura in quanto il periodo di 5 anni non si è concluso”.
Il primo tentativo di rimettere in discussione l’esclusione è già stato fatto.
“Abbiamo già presentato un’istanza di revisione che è stata rigettata – afferma Napoli. A questo punto, la vicenda sembra destinata a proseguire davanti alla giustizia amministrativa. “Certamente intendiamo proseguire nelle sedi opportune che dovrebbe essere il Tar della Calabria”.
Sul tavolo, dunque, restano due questioni intrecciate. La prima è politica e istituzionale: arrivare finalmente alla nomina del nuovo Garante della Salute, figura che la legge regionale individua come presidio a tutela dei diritti dei cittadini in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. La seconda è giuridica: capire se l’esclusione di Stanganelli dall’elenco dei candidati ammessi sia conforme o meno alla disciplina prevista dalla legge regionale del 2008.
Per ora, l’unico dato certo è che la procedura è entrata in una fase ancora più delicata.
