Miramare, Falcomatà gongola. Le motivazioni della Cassazione: per i Giudici è 'desistenza volontaria'

La dirigente Spanò dispose nell'agosto 2015 che non si procedesse più alla convenzione prevista nella famosa delibera

Sono trascorsi 107 giorni dal rientro di Giuseppe Falcomatà alla guida della città di Reggio Calabria.

Era il 25 ottobre quando i giudici della Corte di Cassazione decretavano, con il deposito del dispositivo, l’innocenza del primo cittadino rispetto all’accusa di abuso di ufficio.

Il processo nasce dopo la discussa assegnazione, con affidamento diretto, all’associazione “Il Sottoscala”, dell’imprenditore Paolo Zagarella di una parte del “Miramare”, struttura di pregio di proprietà del Comune di Reggio Calabria, ritenuto dallo stesso Falcomatà come un ‘gioiello di famiglia’.

Secondo l’accusa l’assegnazione sarebbe avvenuta, oltre che in assenza di un bando pubblico, anche in virtù del rapporto di amicizia tra Falcomatà e Zagarella, amici in quanto organizzatori di serate in varie discoteche della città.

A distanza di oltre tre mesi arrivano le motivazioni della sentenza con cui è stata annullata senza rinvio la condanna nei confronti del sindaco di Reggio Calabria. I giudici della Corte d’Appello avevano ritenuto che con la famosa delibera del 16 luglio 2015 e con l’affidamento in via di fatto del bene, fosse stato arrecato un ingiusto vantaggio patrimoniale, idoneo a determinare un indebito accrescimento della situazione giuridica dell’associazione e una condizione di favore anche in vista della successiva richiesta di manifestazione di interesse, contemplata per il periodo successivo.

In cinquantina pagine adesso sono state motivate le ragioni per cui Giuseppe Falcomatà, insieme a tutti gli altri imputati, sono stati ritenuti innocenti. Un verdetto che assolve il primo cittadino in particolare grazie al concetto della ‘desistenza volontaria’ e grazie a un atto della dirigente Spanò.

Al punto numero 9.1. si legge:

“E’ stato prospettato che alla delibera non fu data esecuzione, in quanto la dirigente Spanò, che avrebbe dovuto curare la stipula della convenzione attuativa, da cui sarebbe derivata la consumazione del reato, dispose…che non si procedesse più alla predisposizione della convenzione, ma si passasse subito alla fase connotata da evidenza pubblica, che avrebbe in effetti avuto corso fino alla scelta di un soggetto diverso dall’associazione ‘Il sottoscala’.

E’ stato dunque dedotto che sarebbe configurabile un’ipotesi di desistenza volontaria“.

La desistenza presuppone un tentativo incompiuto e corrisponde alla perdita del controllo finalistico dell’azione e secondo i giudici della Corte di Cassazione è stata una desistenza volontaria, libera e coartata.

Tale desistenza, si legge a pag. 49 è estendibile inoltre a tutti i concorrenti e implica l’annullamento della sentenza impugnata per tale causa nei confronti di tutti i ricorrenti”.

Falcomatà, rientrato a testa alta, dopo la sentenza della Corte di Cassazione, alla luce delle motivazioni, può ritenersi dunque, soddisfatto. Chiuso il processo ‘Miramare’ si apre però un secondo capitolo. Falcomatà è infatti l’unico imputato in un nuovo processo denominato ‘Miramare Bis’ scaturito da un esposto presentato in Procura da “Reggio Futura” per la mancata costituzione del Comune di Reggio Calabria come parte civile nel processo “Miramare”.

Anche in questo processo l’accusa è di abuso d’ufficio.