Dai brogli alla Città Metropolitana, nuovo ricorso per l’annullamento delle elezioni

I ricorrenti che hanno già impugnato il verbale di proclamazione degli eletti chiedono la reindizione della consultazione

Ristobottega

Mentre da una parte si cerca di indirizzare l’indignazione popolare verso una protesta di piazza che si professa trasversale, dall’altra si procede a colpi di carte bollate, a cascata.

È stato infatti presentato un nuovo ricorso al Tar per l’annullamento del risultato delle elezioni metropolitane che si collega naturalmente al ricorso “principale” che chiede l’annullamento del voto comunale del 20 e 21 settembre scorsi. Quest’ultimo procedimento già rubricato con R.G. 16/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria vede fissata per la discussione l’udienza del 12 maggio 2021.

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I ricorrenti (Fortunato Stelitano, Luigi Catalano, Maurizio Ferraro e Roberto Castaldo) per il tramite dal legale Sara Franchino del Foro di Torino chiedono infatti, in rito, stante la coincidenza dell’oggetto trattato, di disporre la riunione del “nuovo” ricorso metropolitano al giudizio già rubricato sulla questione dei brogli alle ultime comunali.

Il ricorso

I ricorrenti dichiarano di agire in qualità di cittadini-elettori iscritti nelle liste elettori di comuni della città metropolitana.

“I cittadini sono direttamente interessati alla corretta composizione degli organi dell’ente metropolitano, di cui sono anche indiscussa espressione della comunità di riferimento”.

Come si ricorderà il sistema elettorale metropolitano prevede un’elezione di secondo livello, cui partecipano sindaci e consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana con voto ponderato in funzione di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica. L’articolo 19 della legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce anche che il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, sicché “laddove sia invalida la proclamazione degli eletti del comune capoluogo, tale circostanza ha incidenza diretta sulla regolare composizione degli organi del consiglio metropolitano”.

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Per i ricorrenti è evidente che la partecipazione al voto in tale contesto di sindaci e consiglieri comunali “proclamati illegittimamente eletti (come nel caso del Comune di Reggio Calabria) si ripercuote sul complesso delle operazioni elettorali, inficiandole”.

Insomma emergerebbe in maniera lapalissiana come

l’incidenza dei voti del sindaco e dei consiglieri del comune di Reggio Calabria (l’unico nella fascia tra 100mila e 250mila abitanti), abbiano influenzato in maniera evidente la regolarità del voto della città metropolitana. La capacità di voto attribuita ai rappresentati del comune capoluogo risulta esponenzialmente superiore a quella di ogni altro ente coinvolto, perturbando di per sé l’esito complessivo delle operazioni di voto. Inoltre certamente non poteva essere candidato ed eletto chi non ha diritto ad essere proclamato consigliere del comune di Reggio Calabria. Se ne ricava che – anche col solo accertamento incidentale di illegittimità (totale o in parte qua) della proclamazione degli eletti del Comune di Reggio Calabria – risulta, a cascata, conseguentemente compromessa e invalida anche l’elezione della Città metropolitana, cui abbiano partecipato i rappresentati del capoluogo eletti sulla scorta di elezioni inficiate da vizi così gravi”.


Le richieste

Chiedendo l’accoglimento del ricorso, si invita quindi il Tar a correggere il risultato elettorale della Città metropolitana sostituendo ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, ovvero, in subordine, laddove non si ritenga possibile la correzione, annullare integralmente il risultato elettorale, assumendo in entrambi i casi, con ogni conseguente statuizione. In caso di annullamento comunque ordinare senza indugio la reindizione delle elezioni metropolitane. Sempre in via principale, a fronte del richiesto accertamento incidentale, accertare e dichiarare illegittima la nomina del Sindaco Metropolitano, assumendo ogni conseguente statuizione.