Emergenza abitativa a Reggio, il TAR: ’30 giorni per definire le istanze di assegnazione’
Secondo l'Osservatorio, "la pronuncia consente a chi si trovi in una situazione di grave emergenza abitativa di presentare domanda senza attendere il bando"
17 Settembre 2026 - 14:26 | Comunicato stampa

Non è possibile lasciare senza risposta chi vive una situazione di grave emergenza abitativa.
L’Osservatorio sul Disagio Abitativo, promosso da A.N.C.A.D.I.C., Un Mondo di Mondi, Reggio Non Tace e Società dei Territorialisti e delle Territorialiste richiama l’attenzione del Comune di Reggio Calabria e dell’opinione pubblica sulla delicata questione dell’emergenza abitativa a Reggio Calabria, alla luce della recente sentenza del TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 617/2026.
La pronuncia del Tar assume particolare rilievo perché affronta direttamente le modalità e i tempi con cui devono essere trattate le istanze presentate ai sensi dell’art. 31 della legge regionale Calabria n. 32/1996, disposizione che disciplina la riserva di alloggi per specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, tra cui gli sfratti e altre condizioni di grave disagio.
Il TAR: 30 giorni per definire le istanze di emergenza abitativa
Il TAR ha affermato un principio di particolare importanza: l’istanza di assegnazione di un alloggio in emergenza abitativa deve essere definita dall’Amministrazione entro il termine ordinario di 30 giorni previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 dalla data di presentazione della stessa.
La sentenza chiarisce, infatti, che il termine di sei mesi previsto dal Regolamento comunale per la formazione delle graduatorie non può essere interpretato come termine per attendere la trattazione dell’istanza di emergenza abitativa, proprio perché una simile interpretazione sarebbe incompatibile con la natura emergenziale delle situazioni disciplinate dall’art. 31 della legge regionale.
Il TAR ha quindi ricondotto il termine per la conclusione del procedimento a 30 giorni.
Il dato più significativo della pronuncia, secondo l’Osservatorio, è che l’art. 31 della L.R. 32/1996 consente a chi si trovi in una situazione di grave emergenza abitativa di presentare la propria domanda senza dover attendere la pubblicazione di un bando ordinario. La normativa regionale prevede, infatti, una quota di alloggi disponibili destinata a fronteggiare specifiche situazioni di emergenza, comprendendo espressamente, tra le altre, gli sfratti, le pubbliche calamità, lo sgombero di abitazioni e la violenza domestica ed altre gravi esigenze.
Emergenza abitativa a Reggio Calabria: i dati dell’Osservatorio
L’Osservatorio ritiene pertanto necessario che questo strumento venga concretamente reso accessibile alle persone e ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di grave e documentata emergenza abitativa, evitando che la complessità delle procedure amministrative si trasformi in un ulteriore ostacolo per chi è già in una situazione di particolare vulnerabilità. Difatti dopo oltre otto anni dall’approvazione del Regolamento comunale art 31 LR 32/1996 il Comune di Reggio Calabria ha assegnato l’alloggio per emergenza abitativa solo a cinque nuclei familiari, approvando una sola graduatoria composta da 10 famiglie ed assegnando la casa solamente alle prime cinque.
Alla luce di questi risultati disastrosi risulta particolarmente significativa la Sentenza del Tar che prevede la pronuncia del Comune entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Nel caso esaminato dal TAR per la sentenza, il Comune di Reggio Calabria non aveva fornito alcuna risposta all’istanza presentata il 18 ottobre 2025.
Il Tribunale Amministrativo ha accertato l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, rilevando che era inutilmente decorso il termine di 30 giorni senza che il Comune si fosse pronunciato.
Il TAR ha quindi ordinato al Comune di Reggio Calabria di adottare un provvedimento espresso e motivato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, riservando, in caso di persistente inerzia, la possibilità di procedere alla nomina di un Commissario ad acta.
Il principio stabilito dalla sentenza del TAR
È importante precisare che la sentenza non stabilisce che ogni istanza comporti automaticamente l’assegnazione di un alloggio. Il TAR ha precisato che l’Amministrazione deve svolgere gli adempimenti istruttori necessari, compresa la comparazione con eventuali altre istanze e la verifica della disponibilità della quota di alloggi riservata all’emergenza.
Il principio affermato è dunque quello del diritto ad ottenere una risposta espressa e motivata nei tempi previsti dalla legge, non un’automatica assegnazione dell’alloggio.
Considerando questa Sentenza del Tar e le sue naturali conseguenze, l’Osservatorio chiede nuovamente al Comune una revisione del Regolamento comunale di emergenza abitativa attraverso un confronto aperto, in modo da correggere tutto quello che non ha funzionato negli ultimi otto anni.
L’obiettivo non è quello di mettere in discussione la necessità di una graduatoria, almeno per i casi meno gravi, e di criteri trasparenti di comparazione tra le diverse situazioni. Lo stesso TAR ha ritenuto legittima, in presenza di una pluralità di richieste e di una risorsa abitativa limitata, la predisposizione di una graduatoria fondata su criteri di imparzialità e trasparenza.
Occorre però assicurare che la formazione della graduatoria non diventi un ostacolo alla tempestiva istruttoria delle singole situazioni di emergenza.
“L’emergenza abitativa non può essere una questione burocratica”
L’emergenza abitativa non può essere considerata una questione meramente burocratica. Dietro ogni domanda c’è una persona, una famiglia, spesso un minore, una persona con disabilità o un nucleo che rischia di rimanere senza un’abitazione.
Per l’Osservatorio, il principio temporale fissato dal Tar per la risposta del Comune deve diventare un criterio ordinario di funzionamento dell’Amministrazione, non soltanto la conseguenza di un ricorso giudiziario promosso da una persona che si trova già in una situazione di grave difficoltà.
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