Riprende il Processo 'Miramare': il collegio giudicante non cambia

Si riprenderà mercoledi 23 settembre alle ore 14, presso l'aula bunker di Reggio Calabria, con l’esame dei testi della difesa.

Dopo il rinvio disposto lo scorso giugno, riprendono le udienze del processo ‘Miramare’, che vede alla sbarra la quasi totalità della Giunta del primo governo Falcomatà per l’assegnazione temporanea di parte dei locali del Miramare, il «gioiello di famiglia» posto nel cuore di Reggio Calabria.

Un problema di salute di un componente del collegio giudicante alla base del rinvio che ha impedito di procedere con le udienze come da calendario. Si pensava ad lungo stop e\o alla necessità di cambiare il collegio giudicante, così non sarà. Si riprenderà mercoledi 23 settembre alle ore 14, presso l’aula bunker di Reggio Calabria, con l’esame dei testi della difesa.

Non ci sarà prescrizione

Nelle ore e nei giorni successivi alla novità riguardante il rinvio del processo a settembre, si sono susseguite voci relative ad una prescrizione vicina per tutti gli imputati del Processo Miramare. Non sarà invece così, per due motivi. A differenza di quanto sembrava emergere in un primo momento, la data che vedrà prescrivere i possibili reati all’interno del Processo Miramare non è luglio\agosto 2021, bensì marzo del 2023. Da quando ripartirà il processo, ovvero domani, ci sarà tutto il tempo per arrivare ad una sentenza prima della prescrizione.

L’altro elemento che allontana decisamente la prescrizione per gli imputati del Processo Miramare è relativa alle nuove indicazioni della giurisprudenza  nei casi di sostituzione di un componente del collegio giudicante nei processi penali. Se fino a qualche tempo fa in eventualità di questo tipo si ‘azzerava’ di fatto il processo, ripartendo daccapo, la situazione da circa due anni sembra essere cambiata.

Cosa accadrà dunque se un componente o il collegio giudicante del Processo Miramare dovesse cambiare? In sostanza, le parti potranno sollevare dinanzi al nuovo giudice le questioni preliminari già tempestivamente sollevate al precedente giudice.

Non c’è la necessità di rinnovare formalmente il dibattimento inteso quale sequela “dichiarazione di apertura, richieste di prova, ordinanza di ammissione, assunzione delle prove”, in quanto i provvedimenti già resi dal precedente giudice conservano efficacia qualora non revocati o modificati. In poche parole, nessun azzeramento o ritorno al passato: si andrà avanti regolarmente sino alla sentenza.