Referendum abrogativi sulla giustizia: ecco per cosa si vota il 12 giugno

Indetti dal Presidente della Repubblica i 5 Referendum abrogativi sulla giustizia ex art. 75 della Costituzione. Di seguito i quesiti

Con 5 Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 82 del 07/04/2022, viene fissata al 12 giugno 2022 la data dei seguenti 5 Referendum abrogativi sulla giustizia ex art. 75 della Costituzione.

I 5 Referendum ed i corrispondenti quesiti

1. Indizione del referendum popolare per l’abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo  31  dicembre 2012,  n.  235  (Testo  unico  delle  disposizioni  in   materia   di incandidabilità e di divieto di  ricoprire  cariche  elettive  e  di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della  legge  6  novembre 2012, n. 190)?».

2. Indizione del referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

Quesito:

«Volete voi che sia abrogato  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 settembre 1988, n.  447  (Approvazione  del  codice  di procedura  penale)  risultante  dalle  modificazioni  e  integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla  seguente  parte:  art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della  stessa specie di quello per cui si  procede.  Se  il  pericolo  riguarda  la commissione di delitti della stessa  specie  di  quello  per  cui  si procede, le misure di custodia cautelare sono  disposte  soltanto  se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della  reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di  custodia cautelare in carcere, di delitti per i  quali è  prevista  la  pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di  cui  all’art.  7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».

3. Indizione del referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

Quesito:

«Volete  voi  che  siano  abrogati:  l'”Ordinamento  giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante  dalle modificazioni  e  integrazioni  ad  esso  successivamente  apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma  6,  limitatamente alle parole: “,  salvo  che  per  tale  passaggio  esista  il  parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”;  la  legge  4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli  organici  della Magistratura  e  per  le  promozioni),  nel  testo  risultante  dalle modificazioni  e  integrazioni  ad  essa  successivamente  apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La  Commissione di scrutinio dichiara,  per  ciascun  magistrato  scrutinato,  se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti  o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle  une  a  preferenza  delle altre”; il decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,  recante «Istituzione  della  Scuola  superiore  della  magistratura,  nonché disposizioni  in  tema  di  tirocinio  e  formazione  degli   uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei  magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo risultante dalle modificazioni e  integrazioni  ad esso successivamente apportate, limitatamente  alla  seguente  parte: art.  23,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  “nonché per  il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”;

il  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  recante  “Nuova disciplina  dell’accesso  in  magistratura,  nonché  in  materia  di progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma dell’art. 1, comma 1, lettera a), della  legge  25  luglio  2005,  n. 150”, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4  della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4,  lettera  b) del  decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,   convertito,   con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24,  limitatamente  alle seguenti  parti:  art.  11,  comma  2,  limitatamente  alle   parole: “riferita  a  periodi  in  cui  il  magistrato  ha  svolto   funzioni giudicanti  o  requirenti”;  art.  13,  riguardo  alla  rubrica   del medesimo, limitatamente alle  parole:  “e  passaggio  dalle  funzioni giudicanti a quelle  requirenti  e  viceversa”;  art.  13,  comma  1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti  a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio  da  funzioni giudicanti a funzioni requirenti,  e  viceversa,  non  è consentito all’interno  dello  stesso  distretto,  né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo  del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art.  11  del codice di procedura penale in relazione al  distretto  nel  quale  il magistrato presta servizio all’atto del  mutamento  di  funzioni.  Il passaggio  di  cui  al   presente comma può   essere   richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera,  dopo  aver  svolto  almeno   cinque   anni   di   servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto  a  seguito  di procedura  concorsuale,  previa  partecipazione  ad   un   corso   di qualificazione professionale, e subordinatamente ad  un  giudizio  di idoneità allo  svolgimento  delle  diverse  funzioni,  espresso  dal Consiglio superiore della magistratura previo  parere  del  consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio  giudiziario
deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di  appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che  il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti.  Il  presidente della corte di appello o il procuratore  generale  presso  la  stessa corte, oltre agli elementi forniti  dal  capo  dell’ufficio,  possono acquisire  anche  le  osservazioni  del  presidente   del   consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli  elementi  di  fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.

Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle  funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del  secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario  il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso  la medesima,  rispettivamente,  il  primo  presidente  della  Corte   di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”;  art.  13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma  3, il solo divieto  di  passaggio  da  funzioni  giudicanti  a  funzioni requirenti,  e  viceversa,  all’interno   dello   stesso   distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello  determinato  ai  sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio  all’atto  del  mutamento  di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede  il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio  da  funzioni  requirenti  a  funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio  giudiziario  diviso  in sezioni, ove vi siano  posti  vacanti,  in  una  sezione  che  tratti esclusivamente  affari  civili  o  del  lavoro.

Nel  primo  caso  il magistrato  non  può essere  destinato,  neppure  in  qualità  di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima  del  successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato,  neppure  in  qualità  di  sostituto,  a funzioni di natura penale o miste prima del successivo  trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed  in una  diversa  provincia  rispetto  a  quelli   di   provenienza.   Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto  in  un  diverso distretto rispetto a quello  di  provenienza.  La  destinazione  alle funzioni giudicanti civili o del  lavoro  del  magistrato  che  abbia esercitato funzioni requirenti  deve  essere  espressamente  indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5:  “5. Per il passaggio da funzioni  giudicanti  a  funzioni  requirenti,  e viceversa, l’anzianità di  servizio è valutata  unitamente  alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni  di  professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma  3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle  relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di  legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da  giudicante  a  requirente  e  viceversa.”;  il  decreto-legge  29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con  modificazioni,  in  legge  22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di  funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni  e integrazioni ad essa successivamente  apportate,  limitatamente  alla seguente parte: art. 3,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al  primo  periodo  del presente comma può essere disposto anche in  deroga  al  divieto  di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti  e  viceversa, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5  aprile
2006, n. 160.”?».

4. Indizione del referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

Quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto  legislativo  27  gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei  consigli  giudiziari,  a  norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante  dalle  modificazioni   e   integrazioni   successivamente apportate, limitatamente  alle  seguenti  parti:  art.  8,  comma  1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative  all’esercizio delle competenze di cui all’art. 7, comma 1, lettera  a)”;  art.  16, comma 1, limitatamente  alle  parole:  “esclusivamente”  e  “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma  1,  lettere a), d) ed e)”?».

5. Indizione del referendum popolare per l’abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Quesito:

«Volete voi che sia abrogata la  legge  24  marzo  1958,  n.  195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura),  nel  testo  risultante  dalle  modificazioni  e integrazioni ad esso successivamente  apportate,  limitatamente  alla seguente  parte:  art.  25,  comma  3,  limitatamente   alle   parole
“unitamente ad una lista di magistrati presentatori non  inferiore  a venticinque e non superiore a cinquanta.  I  magistrati  presentatori non possono presentare  più di  una  candidatura  in  ciascuno  dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?».