Dichiara il falso nell'autocertificazione: secondo una sentenza non è reato

Secondo il gup "è incostituzionale sanzionare penalmente le false dichiarazioni di chi ha scelto legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative”

“Il fatto non sussiste”. Anche quando un cittadino dichiara il falso nell’autocertificazione prevista nella lunga serie di restrizioni dovute al contenimento dell’emergenza epidemiologica. A dirlo il gup di Milano che ha assolto un 24enne.

L’autocertificazione fasulla

A marzo dello scorso anno, in pieno lockdown era stato fermato e aveva mentito, scrivendo nell’autocertificazione che stava tornando a casa dal lavoro. In realtà, quel giorno, il ragazzo non era in turno e così è finito in aula con l’accusa di falso.

Oggi, il protagonista della vicenda è stato assolto perché “l’obbligo di dire la verità non è previsto da alcuna norma di legge” e, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione. Secondo quanto riportato da “Il Fatto Quotidiano”, il gup ha accolto la richiesta della procura di Milano di assoluzione “perché il fatto non sussiste“.

La sentenza che fa discutere

È destinata a far discutere la decisione presa dal gup di Milano, Alessandra Del Corvo, che non è neanche l’unica in Italia sul tema della validità delle autocertificazioni.

Nella sentenza si legge:

“È evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di ‘dire la verità’ sui fatti oggetto dell’autodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica” sul punto. Secondo il gup, non solo mancano una norma specifica sull’obbligo di verità nelle autocertificazioni prodotte per l’emergenza Covid e una legge che preveda l’obbligo di fare un’autocertificazione in questi casi, ma è anche incostituzionale sanzionare penalmente “le false dichiarazioni” di chi ha scelto “legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative”.

Secondo la sentenza, chi viene sottoposto a controlli del genere con le autodichiarazioni non può quindi trovarsi “di fronte all’alternativa di scegliere tra riferire il falso, al fine di non subire conseguenze”, ma poi essere comunque “assoggettato a sanzione penale” per falso ideologico del privato in atto pubblico, e la scelta di “riferire il vero nella consapevolezza di poter essere sottoposto a indagini” per il reato di “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, come accadeva in quel periodo di lockdown. Questa “alternativa” di scelta tra il vero e il falso, chiarisce ancora il gup, “contrasta con il diritto di difesa” della persona. Altrimenti, si legge ancora, si dovrebbe sostenere che “il privato sia obbligato a ‘dire il vero’” nell’autodichiarazione “pur sapendo che ciò potrebbe comportare la sua sottoposizione a indagini” per un reato penale o, come in questi casi ora, a “sanzioni amministrative pecuniarie”. Il gup, infine, nella sentenza fa notare come nel caso dell’autocertificazione scritta per l’emergenza Covid, il controllo successivo “sulla veridicità di quanto dichiarato” dai privati “è solo eventuale e non necessario da parte della pubblica amministrazione” e quindi, tanti presunti atti falsi possono rimanere privi di sanzioni.