Reggina: mancati pagamenti al Dg Mangiarano e Matteo Patti. Inibizione per l'ex presidente Gallo

Ancora problemi per l'ex massimo dirigente, questa volta arrivano dal Tribunale Federale Nazionale

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente, Salvatore Accolla – Componente, Andrea Fedeli – Componente, Roberto Pellegrini –Componente (Relatore), Valentina Ramella – Componente, Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7060/686pf21- 22/GC/CAMS/mg del 26 settembre 2022 nei confronti del sig. Luca Gallo, la seguente DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 26 settembre 2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:
– il sig. Luca Gallo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Reggina 1914 Srl: per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato all’Allenatore di base – Collaboratore prima squadra della società Reggina 1914 Srl per la stagione sportiva 2021/2022 – sig. Matteo Patti, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LNP Serie B con lodo n. 208/22/B, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 08.03.2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.
– Lodo del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 208/22/B del 08.03.2022, comunicato alla Società
Reggina 1914 Srl con notifica effettuata a mezzo PEC all’indirizzo “[email protected]” perfezionatasi in data 08.03.2022;
– Esposto dell’Allenatore di base – Collaboratore prima squadra della società Reggina 1914 S.r.l. per la stagione sportiva 2021/2022 – sig. Matteo Patti, nato a Catania il 06.06.1984 e residente a Catania Via Armando Diaz 3/c, pervenuto alla Procura Federale in data 12.04.2022 Prot. 7901, e relativi allegati;
– Organigrammi Società Reggina 1914 Srl in cui si è compiuta la violazione;
La decisione
Ritiene il Collegio che debba ravvisarsi la responsabilità del deferito.
La violazione contestata risulta pacifica e dimostrata in atti; invero il mancato pagamento delle spettanze del sig. Patti, come riconosciute ed accertate dal Collegio Arbitrale presso la LNP Serie B con lodo n. 208/22/B, comunicato alla società con notifica FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO perfezionatasi in data 08.03.2022, è documentato e non contestato.
Sussiste pertanto la responsabilità del deferito, che all’epoca dei fatti era il responsabile della gestione della società, con conseguente applicazione della sanzione richiesta e prevista dalla normativa federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Luca Gallo la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione. Così deciso nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente, Salvatore Accolla – Componente, Andrea Fedeli – Componente, Roberto Pellegrini – Componente (Relatore), Valentina Ramella – Componente, Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7058/675pf21- 22/GC/CAMS/mg del 26 settembre 2022 nei confronti del sig. Luca Gallo, la seguente DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 26 settembre 2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:
– sig. Luca Gallo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Reggina 1914 Srl: per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato – nella stagione sportiva 21-22 – al signor Giuseppe Mangiarano, direttore generale e responsabile del settore giovanile – la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LNP Serie B con lodo n. 207/22/B, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 04/03/2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.
La fase istruttoria
Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto la Procura federale acquisiva vari documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
– Lodo del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 207/22/B del 01.03.2022, comunicato alla Società Reggina 1914 Srl con notifica effettuata a mezzo PEC all’indirizzo “[email protected]” perfezionatasi in data 04.03.2022;
– Esposto del Direttore Sportivo, sig. Giuseppe Mangiarano, nato a Cosenza il 12.07.1976 e residente a Rende (CS) in via Leonida Repaci n. 39, pervenuto alla Procura Federale in data 07.04.2022 Prot. 7722, e relativi allegati;
– Organigrammi Società Reggina 1914 Srl in cui si è compiuta la violazione.
La decisione
Ritiene il Collegio che debba ravvisarsi la responsabilità del deferito. La violazione contestata risulta pacifica e dimostrata in atti; invero il mancato pagamento delle spettanze del sig. Mangiarano, come riconosciute ed accertate dal Collegio Arbitrale presso la LNP Serie B con lodo n. 207/22/B, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 04/03/2022, è documentato e non contestato.
Sussiste pertanto la responsabilità del deferito, che all’epoca dei fatti era il responsabile della gestione della Società, con conseguente applicazione della sanzione richiesta e prevista dalla normativa federale.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Luca Gallo la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.