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Caso Putortì, le motivazioni della condanna: ‘Scelse di affrontare i ladri, non fu legittima difesa’

La Corte d’Assise di Reggio ha depositato le motivazioni della condanna in 1° grado per il macellaio di Oliveto

Casa Oliveto Omicidio Ladri Macellaio Putorti 1

Non fu legittima difesa, neppure nella forma domiciliare. Francesco Putortì avrebbe avuto la possibilità di chiamare le forze dell’ordine o di far percepire la propria presenza agli intrusi, senza mettere a rischio la propria incolumità. Scelse invece di prendere un coltello e salire al piano superiore della sua abitazione per affrontare i ladri.

È uno dei passaggi centrali delle motivazioni della sentenza di primo grado depositate il 29 settembre 2026 dalla Corte d’Assise di Reggio Calabria, che ha condannato Putortì a 15 anni e 6 mesi di reclusione per l’omicidio di Alfio Stancapiano e il tentato omicidio di Giovanni Bruno.

I fatti risalgono al 27 maggio 2024, quando un furto all’interno dell’abitazione dell’imputato si trasformò in un episodio di sangue, con un uomo ucciso e un altro gravemente ferito.

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La ricostruzione dei giudici: cosa accadde nell’abitazione

Secondo quanto ricostruito dalla Corte, Stancapiano e Bruno si introdussero nell’abitazione di Putortì attraverso una finestra laterale, mentre altri due complici rimasero all’esterno con il compito di fare da “palo”.

Quando il proprietario rientrò in casa, trovò la porta d’ingresso regolarmente chiusa a doppia mandata. Una volta all’interno, si accorse della presenza di estranei al piano superiore, anche grazie al riflesso della luce sui quadri collocati lungo le scale.

A quel punto, secondo la ricostruzione contenuta nelle motivazioni, prese un coltello dalla cucina e salì al piano superiore, dove affrontò i due intrusi.

Stancapiano venne colpito ripetutamente all’addome, mentre Bruno riportò diverse coltellate alla schiena. La Corte ha ricostruito che entrambi stavano tentando di fuggire.

Per Stancapiano le ferite si rivelarono mortali. Il decesso fu provocato da uno shock emorragico conseguente alla lesione dell’aorta addominale.

Bruno riportò invece ferite penetranti al torace, lesioni a un polmone e in prossimità della colonna vertebrale. Riuscì a sopravvivere grazie a un intervento chirurgico.

Perché è stata esclusa la legittima difesa

È proprio sulla dinamica della reazione di Putortì che si concentra una parte fondamentale delle motivazioni.

Per i giudici, non erano presenti i requisiti necessari per riconoscere la legittima difesa, neppure quella prevista per chi reagisce a un’intrusione nella propria abitazione.

La Corte ha escluso, in particolare, l’esistenza di un pericolo attuale tale da rendere necessaria una reazione violenta, così come la condizione di costrizione ad agire per difendere se stesso o altre persone.

Putortì, infatti, era consapevole che in quel momento nessun familiare si trovasse nell’abitazione. Sapeva che la moglie era dal dentista e che il figlio si trovava a scuola. Inoltre, all’esterno non era presente l’automobile della moglie e la porta d’ingresso risultava regolarmente chiusa.

Elementi che, secondo la Corte, avrebbero consentito all’imputato di valutare la situazione e scegliere una condotta diversa.

L’uomo avrebbe potuto chiedere l’intervento delle forze dell’ordine oppure segnalare verbalmente la propria presenza, inducendo i ladri alla fuga.

La reazione, dunque, non sarebbe stata determinata dalla necessità di respingere un’aggressione in corso, ma da una decisione consapevole di affrontare gli intrusi dopo essersi armato.

Per le stesse ragioni, i giudici hanno escluso anche l’eccesso colposo nella legittima difesa, nonché la cosiddetta legittima difesa putativa, che presuppone l’erronea convinzione di trovarsi di fronte a un pericolo imminente.

Riconosciuta la provocazione, ma negate le attenuanti generiche

La Corte d’Assise ha comunque riconosciuto un elemento a favore dell’imputato: l’attenuante della provocazione.

I giudici hanno ritenuto che la violazione dell’abitazione, finalizzata al furto, avesse determinato in Putortì uno stato d’ira rilevante ai fini della determinazione della pena.

Diversa, invece, la valutazione sulle attenuanti generiche, che non sono state concesse.

Nelle motivazioni vengono richiamati diversi elementi, a partire dalla mancata manifestazione di un ripensamento critico rispetto a quanto accaduto.

La Corte ha inoltre valutato negativamente alcuni comportamenti tenuti dall’imputato durante il procedimento, ritenuti fuorvianti, e la condotta successiva ai fatti.

In particolare, secondo quanto riportato nelle motivazioni, Putortì non riferì inizialmente ai Carabinieri di aver utilizzato un coltello e provvide a lavare l’arma sporca di sangue.

Circostanze che hanno contribuito alla decisione di non riconoscere ulteriori attenuanti.

La condanna a 15 anni e 6 mesi e il risarcimento dei danni

La pena stabilita dalla Corte è di 15 anni e 6 mesi di reclusione.

Nel calcolo, i giudici sono partiti dal minimo previsto per l’omicidio, applicando una riduzione di un terzo per l’attenuante della provocazione.

La pena è stata poi aumentata di un anno e sei mesi per il tentato omicidio di Giovanni Bruno, con il riconoscimento della continuazione tra i due reati, evitando così il cumulo materiale delle pene.

Alla condanna si aggiungono le pene accessorie e la misura di sicurezza della libertà vigilata, da applicare al termine della detenzione.

Putortì è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma provvisionale in favore di Giovanni Bruno e dei familiari di Alfio Stancapiano.

Il deposito delle motivazioni chiarisce il percorso seguito dai giudici nella valutazione della vicenda che ha segnato la città di Reggio Calabria.

La decisione è una sentenza di primo grado e non è definitiva. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’imputato fino a condanna definitiva.

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