“Strutture psichiatriche, Coop. Città del Sole: “TAR, giudizio tranciante per Regione ed ASP”
"I giudici censurano la gravissima anomalia che pesa sui pazienti, le famiglie e persino sulle casse dell’ente, consistente nel blocco dei ricoveri"
21 Agosto 2024 - 17:59 | Comunicato stampa
Di seguito il comunicato stampa della Cooperativa Sociale “Città del Sole”.
“Il TAR, con una sentenza esemplare che mette a nudo tutte le omissioni e gli inganni posti in essere dall’ente pubblico ha accolto il ricorso della Cooperativa Città del Sole (così come quello delle altre ricorrenti) operante da 34 anni nel settore, in merito all’esclusione della stessa dal percorso di accreditamento.
Dalla lettura della sentenza emergono assunti trancianti nei confronti dell’ente pubblico. Una prima censura riguarda l’avvenuta ammissione di una struttura di nuova costituzione in evidente contrasto con le normative.
“In tutti i decreti sopra menzionati, a far data dall’incontro tenutosi nell’ambito del tavolo tecnico del 2015, difatti, l’ASP e la Regione Calabria avevano, espressamente concordato sull’esigenza di un “utilizzo prioritario” delle strutture c.d. miste a gestione pubblica-privata nate dal superamento dell’ospedale psichiatrico, obbligando le stesse – e non altri soggetti ipoteticamente interessati ad operare nell’ambito sanitario di cui trattasi – a presentare un’apposita istanza per ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento “ evidentemente qui censurando la circostanza che l’ente pubblico ha aperto “le porte” a nuove strutture, escludendo invece strutture preesistenti.
Altrettanto esplicita è la censura che concerne l’esclusione della cooperativa Città del Sole, effettuato dalla Regione attraverso l’ordine cronologico della presentazione delle istanze: “Dal richiamo alla normativa vigente, diversamente da quanto opinato dalla Regione Calabria, non avrebbe potuto desumersi un elemento ostativo alla favorevole definizione del procedimento di conversione nei confronti di una o più delle strutture istanti, non essendo stato in alcun modo previsto nei DCA regolamentanti tale inedita procedura il ricorso ad un criterio selettivo di natura temporale imperniato sulla (sola) data di presentazione delle relative domande.”
“Il TAR -prosegue la nota- evidenzia altresì come il processo di accreditamento avrebbe dovuto coinvolgere tutte le cooperative preesistenti interessate, senza esclusione di alcune. Si legge al riguardo, tra l’altro: “ Ed invero, sin dall’avvio, nel 2015, del procedimento volto ad attuare la definitiva riconversione delle strutture miste operanti nell’ambito della residenzialità psichiatrica, la Regione e l’ASP di Reggio Calabria, anche in considerazione della reiterazione delle convenzioni in forza delle quali il servizio era stato offerto all’utenza secondo la formula gestionale ibrida pubblico-privata, avevano univocamente manifestato l’intenzione di addivenire all’accreditamento di tutte le strutture già operanti, sul presupposto implicito dell’indispensabilità del servizio assistenziale dalle medesime prestato a seguito della chiusura dell’ospedale psichiatrico.”
I giudici censurano altresì la gravissima anomalia che pesa sui pazienti, le famiglie e persino sulle casse dell’ente, consistente nel “blocco dei ricoveri, con l’impossibilità di inserire nuova utenza, e il permanere in stato di cronicità, di quella già inserita da anni. Diretto effetto, nonostante l’ingente spesa affrontata, è l’impossibilità a soddisfare in loco la continua domanda per cui si è giunti, malgrado tutto, al punto in cui l’invio fuori regione, con il carico di spesa che esso comporta, rimane l’unica possibilità di non essere inadempienti rispetto al proprio obbligo di cura”.
Il Tribunale ha dunque annullato il provvedimento di esclusione delle cooperative ricorrenti ed il provvedimento di ammissione già espresso dalla Regione per altre strutture ( di nuova costituzione e preesistenti).
In una amministrazione pubblica normale ci si aspetterebbe, senza riserve, l’immediata adozione di provvedimenti atti a ripristinare, in tempi brevissimi, la legittimità e la legalità del percorso, evidentemente imposte dalla sentenza del TAR. Certo è che l’atteggiamento mistificatorio tenuto da Regione ed ASP, in diverse sedi ed anche al cospetto di Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria, dovrà essere ribaltato.
Così come, per auspicare a risultati efficaci, dovrà cambiare l’atteggiamento delle cooperative, delle organizzazioni sociali, del terzo settore e di legacoop (troppe volte irretiti da ASP e Regione), dei lavoratori, che devono, tutti, tutelare e rivendicare i diritti propri e dei pazienti, relazionandosi con determinazione (e non con sottomissione) nei confronti dell’ente, utilizzando ogni forma legittima e doverosa di protesta.
Infine un plauso ed un ringraziamento vanno agli avvocati Alessandro Alati e Rocco Iemma, che con grande capacità e tenacia sono riusciti a far emergere la verità”, conclude la nota.